Se omologato dal giudice può senz’altro beneficiare dell’esenzione da bollo, registro e altri tributi prevista per i documenti finalizzati a definire lo scioglimento del matrimonio
In un accordo di separazione che prevede l’assegnazione della casa al marito, la contestuale attribuzione alla moglie di una somma destinata anche a estinguere il precedente mutuo sull’immobile e la conseguente accensione di un nuovo mutuo completamente intestato al marito, l’intera operazione, composta dalla vendita dell’abitazione e dalla nuova stipula del prestito bancario, può fruire del regime di favore che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo per tutti gli atti volti ad agevolare la risoluzione dei rapporti coniugali (articolo 19 della legge n. 74/1987). L’accordo chiaramente deve essere inserito in un decreto di omologazione del tribunale. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 260 dell’11 maggio 2022.
L’Agenzia ricorda la norma di favore secondo cui “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni…. sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (articolo 19 della legge n. 74/1987). La circolare n. 27/2012 ha poi chiarito che l’esenzione riguarda tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al divorzio, confermando così la portata estensiva dell’agevolazione
Anche la Corte di cassazione, richiamata dallo stesso istante, ha evidenziato che la ratio della norma è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi” (ordinanza n. 7966/2019). La stessa Corte suprema, in una diversa pronuncia, ha precisato che la disciplina di favore riguarda tutti gli accordi finalizzati a definire i rapporti in crisi, sia quindi gli atti di contenuto “necessario”, come l’affidamento del figlio o l’assegnazione della casa, sia quelli di contenuto “eventuale”, originati dalla separazione ma conclusi in via autonoma dai coniugi per realizzare il nuovo regime di vita (Cassazione, ordinanza n. 4144/2021).
Alla luce della normativa, della prassi e della giurisprudenza, l’Agenzia, in linea con la soluzione prospettata dall’istante, ritiene che possa fruire della disciplina agevolativa anche il contratto di mutuo che sebbene stipulato con una terza parte, la banca, può essere incluso fra “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” volti a definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi, come indicato dalla norma di favore.
L’Agenzia precisa, infine, che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. Quindi il contratto di mutuo può beneficiare dell’esenzione nei limiti dell’ammontare indicato in tale accordo.
Fattura elettronica per i forfettari al via dal 1° luglio 2022: il testo del decreto PNRR 2 conferma l’estensione dell’obbligo. Continueranno a beneficiare dell’esonero fino al 31 dicembre 2023 le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell’anno.
A confermare l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA che applicano la flat tax è il decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.
L’obbligo di fattura elettronica non scatterà ancora per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. L’appuntamento, per loro, slitta al 31 dicembre 2023. L’obbligo di passare al Fisco digitale partirà dal 2024.
La fatturazione elettronica per la restante platea dei forfettari al via 1° luglio 2022 prevede tuttavia una sorta di moratoria dall’applicazione della disciplina sanzionatoria. Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.
Il nuovo decreto approvato definitivamente nel corso della seduta del 21 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.
L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione, a partire dal 30 giugno, delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Per quanto riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:
– soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.
Il preliminare d’acquisto della prima casa per l’under 36, stipulato dal padre, che nell’occasione ha versato caparra e acconto, con l’impresa costruttrice, non impedisce al giovane di usufruire del credito d’imposta pari all’Iva versata, anche in relazione alle fatture intestate al genitore. Ciò che conta è che il padre lo abbia formalmente “nominato” titolare della proprietà. È quanto si legge nella risposta n. 261 dell’11 aprile 2022.
L’istante, in sostanza, nel precisare che alla firma dell’atto definitivo, dietro il pagamento del saldo, l’immobile sarà a lui intestato e che trasferirà immediatamente la residenza nello stesso, non è certo del fatto di poter usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 64, comma 7, del Dl “Sostegni-bis”, la quale prevede “per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi”, in quanto le fatture relative alla caparra e agli acconti, con applicazione dell’Iva al 4%, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate al padre che ha sottoscritto il contratto promettendo “di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell’immobile”.
Al riguardo, l’Agenzia osserva che il “Contratto per persona da nominare”, disciplinato dagli articoli 1401 e seguenti del Codice civile, prevede una dichiarazione di nomina formale, fatta alla luce delle norme di riferimento.
Pertanto, affinché l’istante si sostituisca quale parte contrattuale del preliminare originariamente stipulato dal padre “per sé o per persona da nominare”, acquisendo i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dallo stesso contratto, con effetto dal momento in cui questo è stato stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal genitore), deve essere validamente nominato.
Inoltre, poiché è riconosciuto all’acquirente che fruisce dell’agevolazione “prima casa under trentasei” un credito d’imposta “di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, sarà necessario che dall’atto di compravendita dell’immobile, stipulato dall’istante in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4 per cento.
In altri termini, dall’atto di compravendita deve risultare l’ammontare di Iva corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.
Per completezza, infine, l’Agenzia ricorda che il credito d’imposta spetta nella misura massima del 4 per cento. Infatti, il comma 7 dell’articolo 64 prevede un credito d’imposta per gli atti soggetti a Iva “di cui al comma 6” ovvero per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione”.
Nuovi codici Ateco anche per i condomini. Il codice Ateco è un parametro richiesto nella compilazione del modello 770 del condominio. Serve a riportare pagamenti e ritenute eseguite nell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione per adempiere ai doveri di soggetto fiscale. Va compilato per ogni lavoratore dipendente o autonomo che presti la propria attività professionale all’interno di un condominio: quindi l’amministratore, il portinaio, il giardiniere, le ditte dei lavori edilizi, le ditte dei lavori di manutenzione, le imprese di pulizia e tutte le altre imprese che effettuano servizi per la gestione complessiva del condominio.
Per la compilazione del modello 770 viene richiesto il codice Ateco, che per i condomini in cui non viene svolta alcuna attività economica risulta essere 97.00.00 “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”.
La normativa più recente in materia è quella che risale al 2008, quando la precedente classificazione Atecofin 2004 è stata sostituita dalla nuova classificazione Ateco 2007.
Codice Ateco condominio, cosa è cambiato dal primo aprile
Dal 1° Aprile 2022 è operativa la nuova classificazione delle attività economiche “Ateco 2007 – aggiornamento 2022” – predisposta dall’Istat. Le modifiche apportate alla precedente classificazione riguardano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21. L’Istat ha pubblicato una tabella di conversione per trovare il codice riclassificato in base al nuovo aggiornamento del 2022.
Codice Ateco condominio, il nuovo codice
Anche gli amministratori dei condomini dovranno comunicare la variazione dati: fino 1° aprile potevano utilizzare il codice 97.00.00 (attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). Ora dovranno utilizzare il codice 97.00.02, specifico per le “attività di condomini”.
Si potrà comunicare la variazione con la compilazione web del modello AA5/6, attuata sia attraverso Fisconline sia Entratel. L’aggiornamento andrà comunicato entro il 30 aprile, ma non è prevista nessuna sanzione in caso di ritardo se il nuovo codice è utilizzato entro il termine di presentazione del 770. Basterà presentare insieme la comunicazione di variazione con la compilazione web del modello AA5/6, attuata sia attraverso Fisconline che Entratel, a cui il condominio deve essere preregistrato e collegato al codice fiscale dell’amministratore.
Il trattamento fiscale degli immobili strumentali all’attività del professionista e dell’artista è cambiato notevolmente nel corso degli anni. Il punto della situazione sulla base:
– Della data di stipula del contratto
– Del tipo di contratto (contratto di proprietà dell’immobile o di leasing)
– Dell’uso che il professionista fa dell’immobile (uso esclusivo o promiscuo).
1) “Strumentalità” degli immobili dei professionisti
Nel caso di soggetto esercente arte o professione per “immobili strumentali” devono intendersi gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o professionista per l’esercizio esclusivo o promiscuo della propria attività artistica o professionale. Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l’acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista o della categoria catastale dell’immobile, ma si dà rilevanza alla destinazione dell’immobile all’attività professionale (strumentalità per destinazione).
2) Gli immobili di proprietà ad uso esclusivo o promiscuo: deducibilità quote di ammortamento e spese inerenti
Nel corso degli anni, sono intervenute diverse modifiche normative al trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti, in quanto sono sempre stati oggetto di attenzione da parte del legislatore.
È necessario quindi, per verificare la deducibilità degli immobili e dei costi accessori, ripercorrere la normativa in relazione alla data di acquisto dell’immobile.
Immobili di proprietà ad uso esclusivo
Per gli immobili di proprietà usati esclusivamente ai fini dell’attività strumentale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento sulla base della data di acquisto o costruzione è il seguente:
– Dal 01/01/2010 ad oggi : l’ammortamento dell’immobile è indeducibile
– Dal 01/01/07 al 31/12/2009: la quota di ammortamento è deducibile nel limite del 3% annuo ( D.M 31/12/1988)
– Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibile
– Dal 1/1/1986 al 14/06/1990 : deducibilità
– Fino al 01/01/1985: indeducibilità delle quote di ammortamento maturate fino al 01/01/1985.
Per quanto riguarda le spese le spese condominiali e di gestione dell’immobile sono interamente deducibili.
Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che fino al 31/12/2006 erano deducibili in 5 anni (nell’esercizio in corso alla data di sostenimento della spesa e nei 4 successivi) dal 01/01/2007 sono deducibili:
– per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta,
– in caso di non capienza del limite sopra, l’eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all’esercizio in cui si è verificato il costo.
Le spese che sono da considerare incrementative del valore dell’immobile devono essere capitalizzate e seguono le stesse regole di deducibilità del bene cui ineriscono.
Immobili di proprietà ad uso promiscuo
Nel caso di immobile di proprietà usato promiscuamente, cioè sia per l’esercizio di impresa che per motivi personali, se il contribuente non ha nello stesso Comune un immobile esclusivamente strumentale è possibile dedurre il 50% della rendita catastale. Si precisa che la deduzione è possibile indipendentemente dalla percentuale dell’immobile effettivamente adibita per lo svolgimento dell’arte o professione.
3) Gli immobili in leasing: deducibilità canoni di locazione e spese inerenti
Con riguardo ai canoni di leasing pagati da un professionista per un immobile strumentale in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, occorre fare riferimento alla norma di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUIR. Nel caso di locazione finanziaria occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.
Immobili in leasing ad uso esclusivo.
In particolare per i canoni di locazione degli immobili strumentali in leasing ad uso esclusivo dell’arte o professione, se il contratto è stato stipulato:
– Dal 01/01/2014: i canoni sono deducibili per competenza a condizione che il contratto abbia una durata maggiore di 12 anni; se il contratto ha durata inferiore i canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
– Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: i canoni di leasing erano indeducibili;
– Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibili per competenza a condizione che la durata del contratto di leasing sia maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
– Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibili;
– Dal 03/03/1989 al 14/06/1990: deducibili per competenza se la durata del contratto di leasing è maggiore di 8 anni
– Fino al 02/03/1989: canoni deducibili per cassa
Per quanto riguarda la rendita catastale dei contratti in leasing questa è deducibile per i contratti stipulati tra il 15/06/1990 e il 31/12/2006.
Per quanto riguarda le spese la deducibilità in caso di possesso dell’immobile in leasing valgono le stesse regole del possesso in proprietà. Piena deducibilità delle spese di gestione e per quanto riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria:
– per i contratti conclusi fino al 31/12/2006 deducibilità in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi
– per i contratti stipulati dal 01/01/2007:
– per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta,
in caso di non capienza l’eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all’esercizio in cui si è verificato il costo.
Immobili in leasing ad uso promiscuo
Per gli immobili ad uso promiscuo con contratto di leasing, la deducibilità della rendita catastale e dei canoni di leasing è stata modificata più volte modificata. In particolare per i contratti di leasing stipulati:
– Dal 01/01/2014: deducibilità al 50% del canone di competenza a condizione che il contratto di leasing abbia durata maggiore di 12 anni. Se il contratto ha durata inferiore il 50% dei canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
– Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: Indeducibilità sia del canone che della rendita
– Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibilità al 50% del canone pagato se la durata de contratto è maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
– Fino al 31/12/2006: deducibilità al 50% della rendita catastale
Come per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente la deducibilità è consentita a condizione che il contribuente non possieda nello stesso Comune un immobile esclusivamente destinato all’attività professionale.
L’Agenzia delle Entrate darà il via alla stagione della dichiarazione dei redditi dal 23 maggio, quando metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Per accedere alla dichiarazione precompilata bisogna essere in possesso di una delle seguenti credenziali: un’identità Spid; Carta di identità elettronica; una Carta Nazionale dei Servizi.
Una volta effettuato l’accesso, è possibile visualizzare il modello 730 precompilato, un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo), e anche informazioni riguardanti l’esito della liquidazione, cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga.
Con Risposta a interpello n. 228 del 28 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’attribuzione del codice fiscale ad un condominio di gestione.
In particolare, costituendo la forma giuridica dell’autogestione, un “condominio di gestione” degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare come un “condominio ordinario” ai sensi del Codice civile, si ritiene che possa ugualmente chiedere l’attribuzione del codice fiscale.
La società istante ha posto un quesito sull’attribuzione del codice fiscale con riguardo ad un fabbricato di proprietà di una società di costruzione posto in “autogestione”.
L’Ufficio territoriale competente ha negato l’attribuzione del codice fiscale con la motivazione che, “Nel caso di società di costruzione unica proprietaria dell’edificio del quale non siano state ancora vendute le singole unità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. In tale circostanza il modello AA5/6, in assenza di un verbale di assemblea condominiale correttamente formato, non è validamente sottoscritto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605”.
Al riguardo, l’istante osserva che, essendo il fabbricato di sua esclusiva proprietà, manca la comunione di beni necessaria per costituire un condominio. Tuttavia, ha necessità di disporre del codice fiscale per consentire agli assegnatari la gestione autonoma degli spazi e servizi comuni, come previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale del Veneto 3 novembre 2017, n. 39, secondo cui “I Comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati dall’edilizia residenziale pubblica, promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo”.
Le Entrate specificano che con la sentenza n. 10310 del 3 ottobre 1991 la Suprema Corte ha chiarito che il condominio di gestione consiste “in una collettività di inquilini autorizzati dall’Ente proprietario a svolgere per proprio conto l’amministrazione ordinaria dell’immobile, deliberando le spese necessarie per l’uso dei servizi comuni e riscuotendo diversamente le quote dei singoli assegnatari, in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari. È evidente, peraltro, che la sostanziale differenza tra il condominio di gestione ed un condominio ordinario è costituita dalla circostanza che mentre un’assemblea di condomini può deliberare su qualsiasi argomento previsto dagli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, un’assemblea di semplici inquilini o assegnatari di alloggi deve limitarsi a provvedere sulla gestione ordinaria e non può disporre innovazioni o modifiche che incidono sull’integrità dell’immobile, del quale essi hanno solamente l’uso in conformità del contratto di locazione”, precisando, altresì, che “La particolarità di detto condominio di gestione deriva dal fatto che esso rappresenta una comunione di godimento basata su diritti personali inerenti all’assegnazione dell’alloggio e non sul diritto di proprietà dell’immobile”.
Va da sé che l’autogestione è subordinata alla previa assegnazione degli stessi, tant’è che il comma 2 della citata norma regionale prevede che, in attesa “dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi diretti e indiretti dei servizi erogati”.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, costituendo la forma giuridica dell’autogestione, un “condominio di gestione” degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare un “condominio ordinario” come previsto dal Codice civile, per le differenze sopra evidenziate, si ritiene che lo stesso possa chiedere comunque l’attribuzione del codice fiscale.
In particolare, il terzo nominato dall’assemblea degli assegnatari costituenti il cosiddetto “condominio di gestione” può chiedere l’attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando, nel modello AA 5/6, alla voce “nome”, la posizione del fabbricato e l’esistenza di un’autogestione di cui alla LR Veneto n. 39 del 2017, inserendo il codice 13 “Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni).
FONTE: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32311-condominio-di-gestione-lattribuzione-del-codice-fiscale.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-05-02
Con la risposta n. 202 del 20/04/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la tematica del “Sismabonus acquisti” e leasing finanziario.
Nel caso esaminato, la società che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing, ha acquistato all’inizio del 2021, attraverso un’operazione di leasing finanziario, un immobile ad uso commerciale sito al piano terra di un edificio in cui l’impresa di costruzione ha realizzato i lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati ad un miglioramento antisismico.
L’istante precisa, inoltre, che la società di locazione ha concordato il prezzo con l’impresa di costruzione e l’acquisto non è avvenuto in modo diretto, ma, appunto, attraverso la società di leasing.
In relazione al possesso dell’immobile, quindi, l’istante ha spiegato che: “il soggetto che ‘giuridicamente’ acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.” Inoltre, la società di locazione sosterrà le spese per eventuali eventi imprevedibili.
L’Istante si rivolge quindi all’Agenzia delle Entrate per chiedere se, per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, ossia “Sismabonus acquisti”, con il termine “acquirente” si debbano intendere coloro che “divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che ‘acquisisce’ l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata.”
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di leasing in questione può essere assimilato a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene.
Ciò detto, l’Agenzia prosegue affermando che, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare” e che la stipula dell’atto inerente al leasing finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’istante potrà fruire del “Sismabonus acquisti”.
Considerando la piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, l’Agenzia delle Entrate infine ricorda che l’ammontare della detrazione (fermo restando il limite massimo di spesa di 96.000 euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare) dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
A cura di Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
Con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per consentire la nuova comunicazione di opzione del credito e sconto in fattura, per quanto concerne le richieste inviate dal 1° al 29 aprile che erano state scartate o errate, relative agli interventi sostenuti nel 2021. I nuovi termini comunicati dall’Agenzia delle Entrate vanno dal 9 al 13 maggio 2022.
Nei giorni scorsi era emerso che molte delle comunicazioni inviate, entro la precedente scadenza del 29 aprile 2022, erano state scartate. Altre comunicazioni che invece erano state accolte, contenevano errori sostanziali che hanno portato all’insorgenza di crediti d’imposta errati.
Inoltre, molti contribuenti avevano denunciato dei malfunzionamenti della piattaforma attraverso la quale comunicare cessioni del credito o sconti in fattura. Tutta questa situazione ha portato, quindi, l’Agenzia delle Entrate, a rivedere i termini e ovviare agli errori con l’invio di una nuova comunicazione dal 9 al 13 maggio 2022.
A conferma di quanto appena detto, infatti, nella suddetta Risoluzione si legge che: “sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.”
Dal 9 al 13 maggio sarà possibile:
a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 o dal 9 al 13 maggio 2022, saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che: “Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).”
Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Comunicazioni bonus edilizi scartate e errate: le Entrate spiegano come gestirle dal 9 al 13 maggio. Possibili correzioni e nuovi invii.
Con Risoluzione n. 21 del 5 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga per le comunicazioni di cessione dei bonus edilizi scartate o errate.
In particolare, il provvedimento si riferisce alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020
trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, e stabilisce che potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.
L’Agenzia precisa che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile: inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021; ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
Inoltre nello stesso documento le Entrate chiariscono che i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e correttamente ricevute dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022; mentre i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.