In relazione alla variazione della rendita catastale, per chi ha usufruito del Sperbonus 110 per cento, in caso di omissioni ci sarà il ravvedimento operoso.
Mentre, se il comportamento è stato corretto, andranno presentati i propri conteggi, supportati da una perizia tecnica.
L’agenzia delle Entrate sta verificando se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione Docfa per i lavori di superbonus, per aggiornare, se necessario, la rendita dell’immobile riportata negli atti del catasto dei fabbricati.
Per arrivare alle lettere, le informazioni derivanti dalle comunicazioni di opzione saranno confrontate con le risultanze delle banche dati catastali.
All’esito di questo controllo, qualora si rilevasse l’assenza di una richiesta di adeguamento della rendita catastale, l’Agenzia invierà al contribuente una comunicazione, la cosiddetta lettera di compliance, per informarlo sugli elementi e le informazioni a suo carico, consentendogli di rimediare a eventuali omissioni.
A questo punto, il contribuente avrà diverse opzioni a disposizione.
La prima, in ordine cronologico, è quella di rivolgersi a un professionista tecnico qualificato (generalmente lo stesso che lo ha assistito nei lavori) che lo affianchi in questa prima fase di verifica.
Con l’aiuto del tecnico, o avvalendosi dell’assistenza dello sportello comunale, ove istituito, il contribuente dovrà accertare l’esistenza o meno dell’obbligo di aggiornamento del classamento catastale.
Nel caso in cui, all’esito della verifica, si condivida quanto indicato nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente (o il suo delegato) dovrà correggere spontaneamente l’omissione, presentando la dichiarazione di variazione catastale e avvalendosi del ravvedimento operoso.
Diversamente, se la verifica confermasse la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente e, di conseguenza, l’assenza di un obbligo di aggiornamento catastale, sarà necessario fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Gli esiti delle verifiche effettuate e i relativi conteggi, eventualmente supportati da una perizia tecnica, permetteranno di dimostrare all’ufficio l’assenza di omissioni da parte del contribuente.
In caso di mancata risposta (inerzia del contribuente), l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare un avviso di accertamento, attribuendo d’ufficio la nuova rendita catastale.
Qualora l’avviso fosse ritenuto non corretto, si potrà valutare l’opportunità di presentare un ricorso in autotutela.
Tuttavia, è importante ricordare che questo ricorso non sospende i termini (60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento) per la presentazione del ricorso formale presso la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Nel 2025 il bonus prima casa per gli under 36 ha subito importanti modifiche. La nuova legge di Bilancio ha eliminato le agevolazioni fiscali previste fino al 31 dicembre 2024, mentre ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la possibilità di richiedere la copertura del Fondo di garanzia per i mutui.
Le restrizioni introdotte non hanno scoraggiato le banche, che continuano a concedere mutui agli under 36 con la copertura del Fondo di garanzia, garantendo finanziamenti fino all’80% del valore dell’immobile.
Il bonus prima casa fino al 2024
Fino al 31 dicembre 2024, i giovani acquirenti potevano beneficiare di:
– Esenzione dalle imposte catastali, ipotecarie e di registro per atti di acquisto e costituzione di diritti reali.
– Credito d’imposta pari all’IVA pagata sull’acquisto di immobili soggetti a questo tributo.
– Azzeramento delle imposte sostitutive per i mutui prima casa.
Questi vantaggi, ora eliminati, si applicavano esclusivamente agli atti stipulati prima del 1° gennaio 2025.
Chi può ancora beneficiare delle agevolazioni
Gli sconti fiscali e la garanzia del Fondo restano validi per:
– Gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
– I contratti definitivi firmati entro il 31 dicembre 2024, purché il preliminare sia stato registrato entro la fine del 2023.
– Gli atti di compravendita firmati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, con possibilità di richiedere credito d’imposta sulle imposte già versate.
Quali agevolazioni restano nel 2025
Anche se le agevolazioni fiscali sono state eliminate, i giovani possono ancora beneficiare del Fondo di garanzia per i mutui prima casa, attivo fino al 31 dicembre 2027.
Questa misura offre una garanzia fino all’80% del valore dell’immobile, facilitando l’accesso al finanziamento.
Requisiti per accedere al Fondo di garanzia
– Età inferiore a 36 anni nell’anno del rogito.
– ISEE inferiore a 40.000 euro.
– L’immobile acquistato deve essere prima casa.
La domanda si presenta direttamente alla banca, che valuterà l’accesso al fondo e le condizioni del mutuo.
Nel mese di aprile del 2024 ho stipulato un preliminare d’acquisto per un immobile in fase di ristrutturazione (50 per cento su 96.000 euro) direttamente con l’impresa. Il preliminare è stato registrato e ho versato un importo superiore ai 96.000 euro con assegno bancario e a titolo di caparra confirmatoria. In caso di rogito nel 2024, con versamento dell’intera somma dovuta, non ci sarebbero problemi per il recupero del 50 per cento in 10 anni. Ma se il rogito sarà stipulato nell’anno 2025 potrò godere in ogni caso del credito? Per quanto riguarda la registrazione del preliminare non ci sono problemi, il dubbio mi sorge in quanto ho versato una caparra confirmatoria e non, per esempio un acconto per stato avanzamento lavori.
La risposta è affermativa. La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Più in generale, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato – di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR – o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi – nella quale il contribuente si avvale della detrazione – siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.
Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.
La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.
Sostanzialmente, quando l’immobile è venduto o trasferito per atto tra vivi prima che sia terminato il periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale è trasferito, salvo diversi accordi tra le parti, all’acquirente dell’unità immobiliare.
Non rileva che quanto pagato abbia la forma giuridica della caparra confirmatoria e non, ad esempio, dell’acconto sul prezzo.
Installare una porta blindata non è solo una scelta di sicurezza, ma può anche rappresentare un vantaggio fiscale. Il Fisco riconosce infatti la possibilità di detrarre una parte delle spese sostenute, purché l’intervento rientri tra quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti, come previsto dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
L’agevolazione fiscale consente di detrarre il 36% delle spese documentate, fino a un massimo di 48.000 euro, suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.
Nel 2025, però, l’aliquota è stata elevata al 50% se l’intervento riguarda un’abitazione principale di proprietà o con un diritto reale di godimento.
L’agevolazione si può richiedere nella dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche e fornendo la documentazione delle spese sostenute.
Installare una porta blindata, quindi, non solo migliora la sicurezza dell’immobile, ma consente anche un risparmio grazie alle detrazioni fiscali. Se stai valutando questo intervento, assicurati di seguire le procedure corrette per beneficiare del bonus sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate, tramite il portale istituzionale “FiscoOggi”, ha risposto a un quesito posto da un contribuente riguardo alla possibilità di accedere al Bonus verde per le spese sostenute nel 2024 per l’installazione di un impianto di irrigazione.
Nel suo chiarimento, il Fisco ha ricordato che, ai sensi dei commi da 12 a 15 dell’articolo 1 della Legge 205/2017, rientrano tra gli interventi agevolabili tutte le opere finalizzate alla sistemazione a verde delle aree scoperte di pertinenza di edifici residenziali, compresi gli impianti di irrigazione.
Pertanto, chi nel corso del 2024 ha sostenuto spese per installare un impianto di irrigazione, può beneficiare del Bonus verde, ottenendo una detrazione del 36% su un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità abitativa.
Il Bonus verde è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogata fino al 2024 dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 38, Legge 234/2021). Consente una detrazione IRPEF del 36% sulle spese documentate, sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, inclusi giardini, terrazze, recinzioni, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso residenziale, per un massimo di 1.800 euro di detrazione. L’incentivo può essere richiesto dai proprietari o detentori dell’immobile, anche in affitto, nonché dai familiari conviventi. La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
Un numero chiave: il 15 per cento. La variazione catastale in seguito a lavori con il Superbonus, salvo rari casi, va sempre presentata quando vi è modifica anche solo interna della pianta dell’unità. Ma vi sono casi nei quali anche a planimetria invariata c’è necessità di produrre la variazione, per effetto di lavori eseguiti.
La regola catastale ordinaria prevede, infatti, l’obbligo di presentazione nel caso in cui il rapporto tra importo dei lavori (sulla singola unità immobiliare + la quota condominiale) e valore immobiliare originario supera il 15 per cento.
Ma il calcolo è complicato, perché fra l’altro nel conteggio bisogna tenere conto del valore a nuovo di eventuali impianti sostituiti, e quindi la verifica può essere effettuata solo da un tecnico.
Per fare qualche esempio, in un edificio condominiale ordinariamente l’esecuzione di un semplice cappotto termico sull’edificio e la sostituzione della caldaia condominiale non comporta il superamento del 15 per cento.
Se poi a questo intervento si aggiungono l’impianto fotovoltaico, l’adeguamento sismico, la climatizzazione sulle parti comuni condominiali, si potrebbe sforare il 15%, soprattutto in presenza di lavori nelle singole unità, come la sostituzione degli infissi.
Allo stesso modo, anche nelle costruzioni unifamiliari il semplice cappotto termico e la sostituzione della caldaia potrebbero rientrare nella soglia del 15%, come pure l’impianto fotovoltaico insieme alla sola caldaia, mentre se gli interventi si eseguono contemporaneamente, magari anche con la sostituzione di infissi, è facile sforare il 15 per cento.
Poi ci possono essere casi particolari, ad esempio gli impianti di riscaldamento a pavimento, onerosi perché necessitano di demolizioni e rifacimento di pavimenti.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 213/2023, e alla luce di questi elementi, sta comunque iniziando la spedizione delle lettere di compliance per i beneficiari del superbonus edilizio che non abbiano al termine dei lavori presentato la dichiarazione di variazione in catasto, ove dovuta, ai fini di eventuale effetto sulla rendita dell’unità immobiliare.
La comunicazione preventiva dovrebbe permettere ai destinatari di presentare controdeduzioni, sia per sostenere la non necessità di presentazione della dichiarazione di variazione, sia per dimostrare l’avvenuto adempimento o per potersi ravvedere.
Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione (172 euro anziché 1.032 euro a unità immobiliare) per l’adempimento tardivo.
Diversamente, l’Agenzia in un secondo momento potrà intimare la presentazione della variazione catastale con invito a provvedere entro 90 giorni e, in caso di inadempimento, procedere in surroga addebitando anche le spese di accatastamento e sanzioni.
Tra le varie agevolazioni fiscali pensate per la casa, sarà possibile anche quest’anno beneficiare del bonus cancello elettrico 2025, già presente in quelli passati.
In realtà non esiste una misura pensata appositamente per la sostituzione o l’installazione del cancello elettrico. L’intervento rientra però nell’ampio ventaglio di quelli previsti dal bonus ristrutturazioni.
Nel dettaglio, sarà possibile detrarre in 10 rate annuali dello stesso importo, il 50% delle spese fino a un massimo di 96.000 euro nel caso dell’abitazione principale, mentre per le case diverse dalla prima la detrazione sarà inferiore, pari al 36%, con lo stesso tetto di spesa fissato a 96.000 euro.
Le detrazioni e i limiti di spesa appena indicati saranno validi solo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, visto che a partire dal prossimo anno saranno in vigore nuove regole, meno favorevoli di quelle attualmente in vigore.
Il bonus cancello elettrico 2025 rientra nel più ampio bonus ristrutturazioni, come spiegato chiaramente dall’Agenzia delle Entrate.
Il bonus cancello elettrico 2025 spetta a chi è assoggettato all’Irpef ed è proprietario o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostiene le relative spese.
Ecco i beneficiari della detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
• l’inquilino o il comodatario;
• i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
• gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
• i soggetti che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
• i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
• il convivente di fatto;
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• il promissario acquirente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito in diverse guide le indicazioni relative alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Tra gli interventi che possono fruire della detrazione Irpef del 50%, nell’elenco di quelli relativi alle singole unità abitative, l‘Agenzia delle Entrate parla dei cancelli esterni e in particolare di “nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti.
Con riferimento, invece, agli interventi sulle parti condominiali, è ammessa la “riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti”.
Il bonus cancello elettrico 2025 rientra quindi tra le agevolazioni contemplate dal bonus ristrutturazioni, visto che quest’ultimo è ammesso anche per la manutenzione straordinaria per singole unità abitative.
Tra i lavori che sono ammessi in questa tipologia c’è anche la “realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate”, come esplicitamente indicato sul portate dell’Agenzia delle Entrate.
Per beneficiare della detrazione del 50% sulle spese relative all’installazione o sostituzione di un cancello elettrico è necessario seguire alcuni passaggi. Dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus, bisogna fare attenzione a pagare le spese secondo modalità ben precise.
Dunque, è necessario documentare i pagamenti con mezzi tracciabili, ricorrendo in particolare al bonifico bancario o postale “parlante”.
Nella causale bisogna indicare chiaramente il riferimento al bonus ristrutturazioni, inserendo al contempo il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori, oltre alla data e al numero della fattura.
In seguito si dovrà richiedere la detrazione tramite la dichiarazione dei redditi, nella quale si indicheranno i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione, qualora sia stato il detentore a effettuare i lavori.
Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) delinea le strategie fiscali del Governo fino al 2029, con l’obiettivo di aggiornare il catasto, ridurre l’evasione fiscale e accelerare i rimborsi IVA.
L’Agenzia delle Entrate continuerà a inviare lettere di compliance per regolarizzare situazioni catastali non aggiornate. Tra i destinatari ci sono i contribuenti che hanno usufruito del Superbonus ma non hanno comunicato le variazioni catastali.
Entro il 2027, l’obiettivo è individuare gli immobili fantasma e aggiornarne i valori catastali, mentre nel 2029 sarà completata la revisione delle imposte sugli immobili. Nei prossimi due anni, verranno mappate le proprietà non registrate, con l’assegnazione d’ufficio della rendita catastale agli intestatari delle particelle edificate.
Più controlli e prevenzione fiscale
L’Agenzia delle Entrate sta potenziando l’uso di intelligenza artificiale e la condivisione delle banche dati per rafforzare i controlli. Nel 2024, sono state inviate 3,2 milioni di lettere, generando un incasso di 4,5 miliardi di euro.
Grazie a queste tecniche, il recupero delle entrate raggiungerà 14 miliardi nel 2024, con un incremento previsto del 5% entro il 2027 e del 10% entro il 2029.
Tempi di rimborso IVA più rapidi
L’obiettivo è ridurre i tempi di rimborso IVA, che nel 2024 avevano una media di 74 giorni. Entro il 2027, si punta a 67 giorni, con ulteriori miglioramenti nel 2029.
Progetto di revisione delle detrazioni fiscali
Il Governo sta valutando una revisione organica delle tax expenditures, ovvero le agevolazioni fiscali che riducono le imposte per i contribuenti. Finora sono state introdotte solo modifiche mirate, come:
– Tagli alle agevolazioni per redditi alti, con tutela delle famiglie numerose.
– Riduzione degli incentivi edilizi.
Se due edifici catastalmente autonomi condividono un unico accesso carrabile e pedonale, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% può essere calcolato separatamente per ciascun edificio, consentendo il raddoppio della detrazione.
Regole principali
– La detrazione si applica separatamente a ogni edificio, considerando le diverse categorie catastali.
– È valida per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, ma con una stretta sui lavori avviati dopo il 30 dicembre 2023, ora limitati a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Esempio pratico
Un complesso composto da due fabbricati distinti—uno di categoria B/5 (scuole, laboratori) e l’altro di categoria C/6 (autorimesse)—ha intrapreso lavori per eliminare le barriere architettoniche. Gli interventi, autorizzati prima del 30 dicembre 2023, includono percorsi esterni accessibili e l’automazione dei cancelli.
In questo caso, la detrazione è calcolata su un massimo di:
– 50.000 euro per il fabbricato B/5.
– 50.000 euro per il fabbricato C/6.
Totale: 100.000 euro.
Limiti e modifiche recenti
Dal DL 212/2023, l’ambito dell’agevolazione è stato ridotto. Gli interventi successivi al 30 dicembre 2023 riguardano solo scale, rampe e soluzioni specifiche per la mobilità verticale.
Conclusione
Anche per edifici con un unico accesso, il Bonus può essere sfruttato separatamente per ogni unità catastalmente distinta, raddoppiando il vantaggio economico. È un’opportunità importante per i proprietari che intendono abbattere le barriere architettoniche nei propri immobili.
Quando si vende un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, una domanda comune è: chi beneficia delle detrazioni fiscali residue? Sul punto, l’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) fornisce una risposta chiara.
Secondo il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni non ancora utilizzate vengono automaticamente trasferite all’acquirente per i periodi d’imposta successivi. Tuttavia, le parti possono decidere diversamente, stabilendo nel rogito che le detrazioni restino in capo al venditore.
Se questo accordo non viene formalizzato nell’atto di vendita, la circolare n. 7/2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la conservazione delle detrazioni da parte del venditore può risultare anche da una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, firmata da entrambe le parti.
Se il titolare delle detrazioni decede, il beneficio fiscale passa esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il comportamento del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con l’accordo formalizzato tra le parti. Se nel rogito o in una scrittura autenticata è stabilito che il venditore mantiene le detrazioni, quest’ultimo deve dichiararle di conseguenza.