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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Bonus ristrutturazione per sostituire le porte

La detrazione per l’intervento di sostituzione delle porte interne non è menzionato esplicitamente nella guida dell’Agenzia Entrate, in quanto si tratta generalmente di lavori di modifica ordinaria della casa.
Il bonus ristrutturazione edilizia, però, contempla anche questo intervento.
Pertanto, è ammessa la detrazione IRPEF per la sostituzione delle porte interne quando tali lavori si rendano necessari per il completamento di interventi strutturali che comprendono l’intero edificio o i singoli appartamenti.
In altri termini, la detrazione è ammessa quando la sostituzione delle porte interne all’abitazione rientra negli interventi mirati alla conservazione funzionale dell’organismo edilizio, come il rimpiazzo delle parti degradate.
In particolare, la detrazione per la sostituzione delle porte interne é pari alla metà delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, (il 50%) fino a un massimo di 96.000 euro. A fare luce sulla questione è stato il MEF, precisando che in realtà è già dal 2020 che la sostituzione porte interne è ammessa in detrazione.

Quando deve essere nominato un amministratore

L’articolo 1129, primo comma, del Codice civile dispone che, “quando i condòmini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario”.
La nomina dell’amministratore di condominio è dunque obbligatoria quando i partecipanti al condominio siano più di otto. Questo a prescindere dal fatto che nel condominio siano ripartite spese condominiali ordinarie di modesta entità, quali la luce e la pulizia delle scale, o anche altro, o che, addirittura, le spese condominiali ordinarie siano pressoché inesistenti.
Infatti, in presenza di più di otto condòmini, la rappresentanza non può essere attribuita congiuntamente a tutti i condòmini, come avviene nella comunione, ma deve essere attribuita a un amministratore di condominio nell’ambito dei princìpi stabiliti dall’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.
Si ricorda che in base a tali disposizioni l’amministratore deve possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Si precisa che il diploma di scuola media secondaria di secondo grado, il corso di formazione iniziale e la formazione periodica non sono necessari se l’amministratore è nominato tra i condòmini dello stabile amministrato.
Si deve infine tener presente che, in presenza di spese ordinarie modeste o inesistenti, i condòmini possono pattuire con l’amministratore un compenso ridotto.

Serpenti e animali selvatici custoditi in condominio

La Legge n. 220/2012 (Riforma del condominio), ha consentito la liberalizzazione degli animali in condominio. All’art. 1138 del Codice civile, che riguarda il regolamento di condominio, è stato aggiunto un comma che recita: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La materia deve essere contemperata con quanto previsto dalla legge in relazione alla detenzione di animali “selvatici”. In Italia, infatti, possedere specie di animali domestici pericolosi o rientranti in specie protette è vietato e può comportare severe pene, secondo quanto previsto dalla legge n. 150 del 1992. Tale provvedimento contiene sia la disciplina penale relativa all’applicazione della CITIES (Convention on International Trade of Endangered Species), sia le norme su commercio e detenzione di esemplari.
La legge (art. 6, comma 1) vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute o l’incolumità pubblica, pena l’applicazione di severe sanzioni penali. Il decreto ministeriale del 19 aprile 1996 elenca le specie pericolose e precisa i criteri per stabilire la pericolosità.
La violazione delle prescrizioni può costare, come precisa la legge n. 68/2015, l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila. Gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati.
Tuttavia, come previsto dalla Convenzione CITIES, è consentito detenere alcune specie esotiche (come pappagalli, rettili, scimmie, volpi ecc.), ma solo previa autorizzazione e con un permesso contenente tutti i dati relativi all’animale. Questi documenti vengono rilasciati dal Corpo Forestale dello Stato o dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Dunque, nel caso il regolamento non preveda uno specifico divieto, si ritiene consentita la detenzione di tutti gli animali non vietati dalla legge e che non creino un pericolo per la salute e l’incolumità.

Novità per l’amministratore di condominio con la Riforma Cartabia

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Bonus edilizi e certificazione SOA

Dopo la pubblicazione della legge 38/2023 che ha introdotto alcune novità in materia di Superbonus e bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 avente ad oggetto “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA”, attraverso la quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modifiche previste dall’art. 2-ter in riferimento all’obbligo della certificazione SOA, disciplinata dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
L’Attestazione SOA è una certificazione che qualifica le imprese ad appaltare lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali. Sostanzialmente la SOA garantisce il possesso da parte dell’impresa di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavoro ed è stata creata con l’obiettivo di contrastare le frodi in ambito di riqualificazione del patrimonio edilizio.
La novità è che mentre prima l’obbligo di Attestazione SOA era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, adesso l’Attestazione SOA è diventata obbligatoria anche per i lavori privati per i quali si intende fruire di Superbonus o altri bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.
Difatti, in merito a tale obbligo, la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 chiarisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.”
Inoltre, dal 1° luglio 2023, quindi al termine di questa fase transitoria, per poter beneficiare dei citati incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della certificazione SOA.
Riguardo la decorrenza dell’obbligo di certificazione SOA, la Circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della fruizione di Superbonus e altri bonus edilizi, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, ovvero avvio procedura SOA e attestazione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, sempre ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. A tal proposito, l’Agenzia chiarisce che: “Per i suddetti contratti, secondo quanto previsto nell’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 1), del d.l. n. 11 del 2023 le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità della occorrente qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.”
Per quanto concerne i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, al momento della stipula del contratto stesso è necessaria la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata al rilascio dell’attestazione.
Riguardo l’ambito applicativo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione e sia l’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, relative a Superbonus e agli altri bonus edilizi.
Le condizioni SOA non sono applicabili, invece, alle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e quelle legate al Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Infine, la Circolare specifica anche che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA e il limite di 516.000 euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Casa del moroso all’asta e recupero delle spese arretrate

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La Riforma della Giustizia modifica responsabilità e poteri dell’amministratore

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ARERA: allarme sui prezzi e possibili aumenti delle bollette di luce e gas

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Dopo qualche mese di relativi ribassi delle bollette di luce e gas, alcuni giorni fa il Presidente dell’ARERA, Stefano Besseghini, durante un’audizione in commissione Finanze e Affari sociali alla Camera, ha dichiarato che nei prossimi mesi i costi in bolletta di elettricità e gas subiranno nuovamente un aumento.
Il Presidente dell’ARERA ha spiegato che l’aumento delle bollette legate all’elettricità nel terzo trimestre del 2023 sarà del 10% rispetto al secondo trimestre, e si prevede che nel quarto trimestre, sempre rispetto al secondo trimestre dell’anno in corso, le bollette dell’elettricità potrebbero aumentare del 25%.
Per quanto riguarda la situazione legata alle bollette del gas, le previsioni non sembrano andare meglio. Difatti, il Presidente ARERA ha spiegato che per le tariffe gas è previsto un rialzo del 5% per il terzo trimestre del 2023 e del 15% per il quarto trimestre, sempre rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre.
Questa situazione è dovuta soprattutto alla volatilità dei mercati che genera quotazioni in rialzo. Di conseguenza le associazioni dei consumatori, a seguito di queste dichiarazioni, hanno lanciato un allarme secondo il quale, se le previsioni ARERA dovessero essere esatte, le famiglie italiane andranno a pagare 300 euro in più all’anno sulle bollette energetiche.
Il Presidente Besseghini, inoltre, ha fatto alcune considerazioni in merito al nuovo Decreto Bollette del Governo in carica. Nello specifico, si è discusso della misura che prevedrebbe degli aiuti economici alle famiglie nel caso in cui il prezzo medio del gas all’ingrosso su base mensile dovesse andare oltre i
45€/MWh.
Il punto sul quale si è soffermato Besseghini è che il problema è che l’intervento legato al quarto trimestre del 2023 rischia di lasciare scoperte le famiglie sia prima che dopo l’esecuzione dello stesso, poiché già dalle quotazioni attuali si nota come la soglia dei 45€/MWh sia stata già superata. Inoltre, la misura che è limitata al periodo di ottobre/dicembre 2023, non protegge i consumatori nell’intero periodo invernale, quindi sino a marzo 2024.
In risposta a questo allarme, tutte le associazioni di tutela dei consumatori hanno chiesto al Governo di ripristinare il taglio degli oneri sociali sulla bolletta elettrica, manovra decisa dal Governo Draghi nel 2021, poiché la reintroduzione di tali oneri pesa il 12,7% sulle tariffe legate all’energia elettrica.
Il Ministro Giorgetti ha comunque anticipato l’arrivo di un nuovo decreto emergenza mirato a minimizzare gli effetti di questo possibile rialzo dell’energia, pertanto non resta altro che attendere e capire come si evolverà la situazione.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Direttiva case green, intervista all’On. Patrizia Toia

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Direttiva Ue case green

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