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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Bonus ristrutturazione e trasferibilità delle detrazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la tematica della trasferibilità delle detrazioni che rientrano nel bonus ristrutturazione rispondendo ad un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.

Nel caso specifico, la contribuente spiega che in qualità di familiare convivente, il padre portava in detrazione le spese per la ristrutturazione dell’abitazione di proprietà della contribuente (figlia), abitazione in cui risiedevano entrambi. Il dubbio riguarda l’eventuale trasferibilità delle detrazioni alla morte del genitore.

Sostanzialmente, la contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se dopo il decesso del padre, può portare lei in detrazione le spese di ristrutturazione dell’immobile, pur non avendo ricevuto tale immobile per successione, essendo sempre stato di sua proprietà.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la risposta al quesito è affermativa, a patto che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Il Fisco spiega che a prescindere che l’abitazione fosse già di proprietà dell’erede, lo stesso può comunque usufruire delle rate residue spettanti al soggetto deceduto. Difatti, tra i due esiste un vincolo giuridico con l’immobile che permette di poter usufruire dell’agevolazione dal momento che il figlio del soggetto deceduto ne è proprietario.

Come esplicitato nella circolare n. 17/2023 dell’Agenzia delle Entrate: “Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale e diretta”.

Pertanto, non è rilevante chi fosse il proprietario dell’immobile al momento della realizzazione degli interventi, ma ciò che incide è il vincolo giuridico tra i soggetti. Quindi, l’unica cosa da verificare è la detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte del figlio del genitore deceduto.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Installazione dell’ascensore e costi per la successiva adesione

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La marcatura CE contraddistingue prodotti sicuri e in linea con gli standard europei

La marcatura CE garantisce che i prodotti acquistati siano sicuri e che seguano gli standard imposti dalle direttive di prodotto della UE.
Non è semplice muoversi nella selva delle numerose “direttive di prodotto” promulgate dalla UE. La regola di base da tenere in mente è questa: esiste almeno una direttiva, norma o regolamento per ogni categoria di prodotto circolante in EU e se all’interno di una direttiva si esclude un prodotto specifico, è perché c’é una direttiva o norma più specifica che ne parla.
Ad esempio la DIR. 42/06 CE, “Nuova Direttiva Macchine”, esclude dal campo di applicazione gli ascensori perché esiste già la specifica Direttiva Ascensori. O ancora, la Direttiva Macchine esclude dal campo di applicazione i mezzi che vanno a più di 15 km/h perché si dovrà fare riferimento ad una o altre norme specifiche e nazionali (ad es. il Codice della Strada, l’omologazione degli autoveicoli, etc.).
Per districarsi in questa selva esiste comunque un sito dell’Unione Europea che ospita la mappa aggiornata di tutte le direttive di prodotto.
Il sito si trova al seguente link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en?prefLang=it&etrans=it. È comunque possibile accedervi tramite browser ricercando “harmonised standards”.
Quando un produttore, o chi immette un prodotto sul mercato, deve scegliere la direttiva di riferimento per il suo prodotto pensa innanzitutto alla destinazione d’uso, quindi essenzialmente:
• a cosa serve quel prodotto;
• a chi serve quel prodotto;
• in che contesto serve quel prodotto.
In base a queste informazioni, si seleziona la direttiva o le direttive di riferimento perché si potrebbe dover fare riferimento a più di una direttiva.
Ad essere precisi, quando si appone il marchio CE, si sta dichiarando che sono rispettate tutte le direttive che possibilmente si applicano al prodotto in questione.
È vero che nella dichiarazione di conformità si deve indicare quali direttive si stanno applicando. Ma è anche vero che, a fronte di una potenziale contestazione, ad esempio sul fatto che anche un’altra direttiva sarebbe applicabile, si deve poter dimostrare che essa non lo è.

LE DIRETTIVE PIÙ RILEVANTI

Vediamo ora alcune delle direttive prodotto che possono tornare più utili. Naturalmente non si tratta di un elenco esaustivo, farò solo degli esempi.

Sostanze chimiche (REACH)
Il REG (CE) n. 1907/2006 detto “REACH”, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), è un regolamento europeo entrato in vigore nel 2008.
Questa norma dice che tutte le sostanze chimiche importate o fabbricate in una quantità superiore a una tonnellata all’anno devono essere registrate all’ECHA, un’agenzia europea che sta ad Helsinki nella quale si studia l’uso di quella sostanza lungo tutta la filiera.
In pratica all’ECHA si fa la valutazione del rischio per informare tutta la filiera dei pericoli legati a quella sostanza.
Lo scopo finale sarebbe quello di togliere le sostanze più pericolose dal mercato e pian piano sostituirle con sostanze meno nocive.

Prodotti da costruzione (CPD/CPR)
Prodotti da costruzione, il riferimento qui è il REG EU (Regolamento Europeo) 305/2011.
Già dai primi articoli si può notare quale sia la fattispecie di prodotti cui il Regolamento si applica.
L’articolo 1 (Capo I) ad esempio recita: “Il presente regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Poi si passa alle definizioni.
Prodotto da costruzione: Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente (quindi per sempre) in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Per cui la direttiva si applica, ad esempio, ai tasselli nel muro o alle maniglie. Maniglie come quelle che metto sopra la vasca da bagno per sollevarmi, ma anche come le guide che stanno ai lati dove si appoggia il carroponte, anche le incastellature metalliche su cui si appoggiano le macchine. Quelli sono prodotti da costruzione, quegli oggetti devono rientrare in questo regolamento.
Un esempio pratico: una scaffalatura messa in mezzo a un magazzino non è incorporata in modo permanente in un’opera di costruzione. Quindi la domanda da farsi è: “questo prodotto deve essere incorporato in modo permanente all’interno della costruzione?”. Se la risposta è negativa, il prodotto in oggetto è escluso dalla direttiva.

Sicurezza generale dei prodotti
In Italia l’insieme di provvedimenti per la sicurezza generale dei prodotti è recepito dal “Codice del Consumo” (emanato con il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che spiega a grandi linee come un prodotto può essere considerato sicuro. Questo codice annovera qualsiasi prodotto destinato ai consumatori e che permette inoltre di comprendere tutti gli oggetti distribuiti nell’Unione Europea (gratuitamente o a pagamento) che non rispondono a una direttiva specifica.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Dopo la pandemia da COVID-19 il termine “DPI” è entrato nel lessico comune, in riferimento alle mascherine protettive, anche se in spesso la definizione “protezione individuale” non è correttamente applicabile.
Nello specifico, se una mascherina protegge gli altri dalla mia possibile trasmissione è in effetti un DPC, ossia un dispositivo di protezione collettiva. Ma tralasciamo questi tecnicismi.
Andiamo piuttosto a leggere il campo di applicazione, perché è lì che si evince cosa potrebbe rientrare nella direttiva.
Infatti qui troviamo la definizione di DPI e, inoltre, un elenco di DPI a cui non si applica il regolamento, poiché fanno riferimento ad altre direttive più specifiche.
Definizione di DPI:
• a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
• b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
• c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso;
Da qui si capisce cos’è un salva-vita, un salva-salute. I guanti da lavoro sono un DPI, i guanti per proteggersi dal freddo no. Andando avanti ancora: capisco che il DPI cambia categoria a seconda del rischio da cui proteggono, dunque se il DPI che produco rientra in categoria 1 (rischio basso) basterà un’autocertificazione, se vado in categoria 3 (rischio alto) ci vuole un ente certificato. Le mascherine, ad esempio, devono avere una certificazione validata da un ente apposito che controfirma e mette di fianco al CE il suo codice identificativo.

Compatibilità Elettromagnetica
Rientra in questa direttiva tutto ciò che emette o assorbe onde elettromagnetiche. Perché un oggetto che assorbe le onde elettromagnetiche potrebbe partire da solo.
Quindi se ho un oggetto – un motorino ad esempio – che si accende perché assorbe onde elettromagnetiche, assorbe dei comandi dall’esterno oppure emette onde, rientra in questa direttiva. Se un dispositivo elettrico o elettronico emette onde che non dovrebbe emettere, può essere un problema serio. In ospedale ad esempio il mio oggetto potrebbe interferire con i test di risonanza magnetica. Naturalmente questo non deve succedere e il costruttore deve garantire che l’oggetto non si accenda da solo, che non rovini quello che c’è fuori o che non accenda altro al di fuori o, ad esempio, che non interferisce con un pacemaker o un apparecchio elettromedicale vitale. Per evitare che questo accada vengono eseguiti dei test di assorbimento di emissione in camera “anecoica”.
Quasi tutti i prodotti che hanno tensione elettrica normalmente rispondono anche al regolamento sulla compatibilità elettromagnetica.

Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX)
Eccoci alla direttiva ATEX, quella per le atmosfere esplosive.
Si applica l’ATEX quando si è in presenza di gas o polveri in una data percentuale che circolano in una certa atmosfera dove esiste la possibilità di trovare una fonte d’innesco che può generare una scintilla, infiammare l’atmosfera e creare un’esplosione.
L’ATEX contiene due direttive: una sui luoghi e una sui prodotti.
• 1) La certificazione ATEX dei luoghi distingue le zone in tre livelli in base alla pericolosità:
– 20/0 zona a rischio alto;
– 21/1 zona a rischio medio;
– 22/2 zona a rischio basso.
Ma se fosse necessario usare un prodotto in un luogo classificato a rischio esplosione allora sarà necessario usare prodotti che non generino esplosione. Ad esempio uno smartphone non sarà idoneo e dovrò usare un cellulare certificato ATEX.
• 2) La certificazione ATEX per i prodotti distingue anche in questo caso i prodotti in tre livelli in base alla pericolosità:
– Per la zona più pericolosa (zona 0/20) devo avere un prodotto ATEX di categoria 1 – dove un ente notificato ha validato la certificazione mettendoci quattro cifre sulla targhetta e dicendo anche che tipo di sostanze o polveri ci sono nell’atmosfera;
– La zona 1/21 è meno pericolosa ma non è sicura, c’è sempre una probabilità che si creino atmosfere esplosive. Il prodotto usato lì deve essere di categoria 2. Qui basta un’autocertificazione, ma il fascicolo tecnico viene depositato presso un ente notificato così che, nel caso vada qualcosa storto, lo vanno a prendere e leggere;
– La Zona 2/22 è quella meno pericolosa, dove è scarsamente probabile che accada un’esplosione (ma non impossibile). Qui si mettono prodotti ATEX di categoria 3 che richiedono solo un’autocertificazione.
Quindi io potrei avere un prodotto che non è compreso nella Direttiva Macchine ma rientra nella Direttiva ATEX, perché deve essere compatibile con una certa zona: ad esempio un filtro potrebbe essere ATEX e non essere una macchina. Oppure, al contrario, potrei avere un prodotto che è sia conforme alla Direttiva Macchine, sia alla Direttiva ATEX e anche alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.

Prodotti a Bassa Tensione (LVD)
Il regolamento sui prodotti a bassa tensione copre tutti quei prodotti che hanno una tensione superiore ai 50-75 V.
Questa è una direttiva molto semplice, ma che troviamo applicata in tutte le nostre case.
Obiettivi e campo di applicazione: “L’obiettivo della presente direttiva è garantire che il materiale elettrico offra un elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno”.
In questa direttiva è la prima volta che si trovano citati anche gli animali domestici e i beni, poiché l’energia elettrica può generare gli incendi.
“La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, ad eccezione dell’allegato II”.
NOTA: per “bassa tensione” non si intende quella che comunemente viene così chiamata dai “consumatori”, bensì quella che a livello di normative elettrotecniche ha un voltaggio tra i 50 V e i 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua.
Se il rischio prevalente del macchinario in questione è quello meccanico, l’oggetto sarà sottoposto alla Direttiva Macchine che, a sua volta, comprenderà anche la Direttiva bassa tensione.

Equipaggiamento radio (RED)
La direttiva RED si applica a tutti quei prodotti che emettono onde radio.
Questa direttiva è più specifica della compatibilità elettromagnetica, quindi la comprende e la sostituisce. Un dispositivo Bluetooth o Wi-Fi etc. dovranno quindi essere conformi alla direttiva RED. La direttiva RED funziona con delle norme di tipo C (norme tecniche) specifiche del prodotto. Se vengono rispettate ho la “presunzione di conformità” del prodotto e posso fare un’autocertificazione. Se invece non esiste una norma di tipo C di riferimento, sarà necessario chiamare un ente notificato che validi la certificazione attestando che il prodotto è sicuro.
Incorporando un componente classificato come “RED” nel mio “prodotto”, si deve certificare la conformità dell’intero prodotto anche secondo la direttiva RED: è necessario quindi verificare innanzitutto che il componente rispetti la norma di tipo C e, secondariamente, che anche l’insieme rispetti la norma di tipo C.
Per verificare che il mio prodotto rispetti le norme di tipo C e quindi stilare l’autocertificazione devo ricorrere a un test di laboratorio. Quindi di fatto è possibile fare il test in laboratorio e poi l’autocertificazione o, in alternativa, se passare il tutto tramite un ente accreditato che rilascia la certificazione.

Direttive sui dispositivi medici
Si può generalmente dire che i dispositivi medici vengono distinti in tre tipologie, a cui corrispondono tre diverse direttive:
• 1) Dispositivi medici attivi impiantabili;
• 2) Dispositivi medici di diagnostica in vitro;
• 3) Dispositivo medico “generico”.
N.B. Il 26/05/2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento per i dispositivi medici, che doveva entrare in vigore a maggio 2020 ma è stato procrastinato per via della pandemia Covid.
Un “dispositivo medico” è qualsiasi oggetto o prodotto che sia destinato alla cura delle persone. Ci sono però numerosi prodotti destinati alla cura delle persone che non rispettano la direttiva sui dispositivi medici poiché ritenuta “troppo severa”.
N.B. non entreremo in questo tipo di valutazione poiché richiederebbe un approfondimento tecnico che esula dalle intenzioni dell’articolo.
Per fare però un esempio chiarificatore della fattispecie: il termometro a infrarossi con cui veniva misurata la temperatura all’ingresso dei locali o dei negozi durante la pandemia, è un dispositivo medico. Poiché esegue una “diagnosi” (cioè dice se abbiamo la febbre o no), deve avere l’approvazione dell’ente notificato (nel qual caso a fianco del marchio “CE” sono riportate quattro cifre che identificano univocamente l’ente notifi-cato che ha certificato lo strumento di misura).
In realtà, però, in commercio si trovano un gran numero di termometri che vengono venduti senza le quattro cifre a fianco del marchio “CE” e che quindi, di fatto, non sono dispositivi medici anche se l’uso che ne viene fatto è quello di un dispositivo medico.
È possibile metterli in commercio perché i produttori puntualizzano, sul libretto di uso e manutenzione, che sono strumenti atti a misurare la temperatura degli oggetti, tipo l’acqua, le caldaie, le tubature dentro i muri, etc. e in tal modo posizionano il prodotto al di fuori del “perimetro normativo” dei prodotti medicali.

Direttive sugli strumenti di misurazione
Esistono poi due direttive sulle bilance: una per le bilance automatiche e una per quelle non automatiche.
Per comprendere il senso di tali normative bisogna considerare quanto la corretta taratura di una bilancia e, di conseguenza, la sua affidabilità, possa generare il rischio di truffe nel commercio. Tra questi strumenti di misurazione sono compresi anche, ad esempio, i misuratori applicati agli erogatori del carburante
È facile intuire come il commerciante disonesto, se libero di agire sulla taratura dello strumento di misura specifico, potrebbe alterare l’esito della pesata e alterare le quantità effettivamente vendute a suo vantaggio. Non che questo non sia possibile in assoluto, ma per farlo è necessario forzare dei sistemi di controllo sempre più sofisticati la cui manomissione costituisce, come minimo, un reato di truffa. Questo è uno dei motivi per cui c’è particolare attenzione sulle bilance.
Una bilancia automatica può essere, ad esempio, integrata nell’incubatrice del reparto neonatale in un ospedale. Quindi, in questo caso, dovrebbe sottostare anche alla normativa sui dispositivi medici.
È questo un ulteriore esempio di come le norme/direttive si intersechino in un certo tipo di prodotti.

Direttiva Macchine (MD)
Nella Direttiva Macchine Dir. 42/2006 CE si parla di “analisi dei rischi della macchina”.
La valutazione del rischio di una macchina è il processo mediante il quale vengono identificati i pericoli presenti durante l’intera vita di quella macchina, effettuati al fine di ridurre i potenziali rischi che possano essere presenti sul posto di lavoro e mantenere quindi un ambiente di lavoro sicuro.
L’obiettivo della valutazione del rischio nella direttiva macchine è quello di determinare se le misure di sicurezza adottate siano sufficienti per conseguire un’adeguata riduzione del rischio.
Data la complessità e vastità dell’argomento, questa direttiva sarà oggetto di una trattazione a parte in un articolo specificamente dedicato.

Riassumendo
Quando un produttore appone la marcatura CE su un prodotto ed emette la relativa (e obbligatoria) dichiarazione di conformità, sta assicurando che i suoi prodotti rispettano tutte le norme di sicurezza UE applicabili a quel determinato prodotto.
Queste norme sono contenute nello specifico all’interno delle varie direttive e regolamenti, disponibili anche sul sito dell’Unione Europea.
A un certo prodotto potrebbe applicarsi solo una direttiva o potrebbero applicarsene diverse. Un indizio importante lo si trova proprio all’interno delle norme, andando a vedere il “campo di applicazione”. Di solito se un prodotto è escluso vuol dire che rientra in una norma ancora più specifica.
Ogni norma tecnica ha dei suoi standard, può ad esempio prevedere una serie di test e di calcoli particolari per la valutazione del rischio.
Tutta la documentazione così prodotta va inserita all’interno di un “fascicolo tecnico” e andrà poi conservata per un certo periodo di tempo indicato nella direttiva stessa.

A cura di: Francesco Orsini – Esperto nel settore Sicurezza – B-SAFE

Tassa sulla plusvalenza e valore di mercato

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Locazioni brevi con cedolare secca e aliquota di tassazione irpef

Se affitto più volte nel corso del 2024 la stessa unità immobiliare con contratti di locazione breve e scelgo il regime della cedolare secca, mi confermate che l’aliquota di tassazione è del 21 per cento e non del 26 per cento?

Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, come è ormai noto, il proprietario – o il titolare di diritto reale di godimento – di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca, in alternativa al regime ordinario.
Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26 per cento, come stabilito dall’articolo 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024.
La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21 per cento per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Pertanto, la risposta al quesito è affermativa, dal momento che il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione.
Se, per ipotesi, gli immobili concessi in locazione fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due – a scelta del locatore – si applicherebbe l’aliquota del 21 per cento, sull’altro quella del 26 per cento.

Superbonus 110% e fattura errata

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 146 del 9 luglio 2024 chiarisce cosa accade nel caso in cui una fattura errata relativa ai lavori agevolati con Superbonus non viene corretta nei tempi previsti.

Nel caso esaminato, un condomino incaricato del “condominio minimo” spiega al Fisco che il 29 dicembre 2023 l’impresa incaricata a svolgere i lavori incentivati con il Superbonus, ha emesso 3 fatture distinte indicanti l’opzione dello sconto in fattura.

Dopo il 31 dicembre 2023, in sede di avvio delle procedure di asseverazione, è stato riscontrato un errore. Nello specifico, lo sconto in fattura non era stato esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (IVA inclusa), ma bensì nel corpo della stessa, quindi “neutralizzando” erroneamente gli importi dei singoli interventi riportati.
Successivamente l’impresa, dopo aver riscontrato l’errore, ha emesso delle nuove fatture datate 29 dicembre 2023, ma trasmesse concretamente allo SdI (Sistema di Interscambio) il 27 marzo 2024, quindi oltre i termini consentiti per sanare l’errore.

Il condomino si è rivolto, quindi, all’Agenzia delle Entrate per chiedere se è possibile sanare l’errore al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110%.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato la Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E e la Circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, secondo cui: “Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”.

A ciò va aggiunto, come ribadito dal Fisco, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI. A tal proposito, infatti, con la risposta n. 103 del 13 maggio 2024, è stato chiarito che laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento riporti due date diverse (una di effettuazione dell’operazione ed una successiva di trasmissione allo SdI), qualora la seconda data sia rispettosa dei termini di legge (compresi i cinque giorni dell’eventuale scarto), la fattura risulterà emessa correttamente e lo sconto applicato.

L’Agenzia delle Entrate spiega sostanzialmente che: “Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%”.

Per ciò che concerne il caso analizzato, l’impresa ha emesso 3 fatture errate in data 29 dicembre 2023, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile e omettendo, quindi, di addebitare l’IVA in rivalsa. A tal proposito, con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 era stato chiarito che ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura “per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti”.

Le fatture successivamente prodotte per rettificare quelle errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state trasmesse allo SdI, quindi “emesse” in data 27 marzo 2024, ben oltre il termine dei 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

Inoltre, le nuove fatture hanno replicato quelle precedenti errate, salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto, per cui le prime fatture non sembrano essere state “stornate” con una nota di credito ma solo duplicate.

Pertanto, considerando che le note di debito corrette (rectius fatture) sono state emesse il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, fermo restando che sussistano gli altri requisiti richiesti dalle normative, sarà applicabile nella misura del 70%, così come previsto per il 2024.

Infine, il Fisco ha concluso che, coerentemente con la misura agevolativa effettivamente spettante, con aliquota pari al 70%, andranno modificate anche l’asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Condominio e morosità: escussione del moroso e decreto ingiuntivo

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Interventi di coibentazione e agevolazioni fiscali

In un’unità abitativa s’intende effettuare un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, con cambio di tipologia e materiali, in grado di garantire una maggiore efficienza energetica. Contestualmente a tale intervento, si vuole provvedere alla sostituzione della preesistente coibentazione (isolamento interno) di uno dei vani interessati dalla sostituzione degli infissi. È possibile ritenere di “manutenzione straordinaria” anche i lavori relativi alla nuova coibentazione, in quanto di fatto trainati dalla sostituzione degli infissi e, pertanto, detraibili con le stesse modalità e specifiche?

La detrazione cui si intende fare riferimento è quella prevista per gli interventi ex articolo 3, lettera b, del Dpr 380/2001 (50 per cento).

La sostituzione degli infissi e la coibentazione delle pareti interne di un’abitazione posseduta da una persona fisica, come interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, del Dpr 380/2001), fruiscono della detrazione del 50% delle spese sostenute fino a un importo massimo di 96mila euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% sul sito www.agenziaentrate.it).

Pertanto, l’intervento di coibentazione è agevolato di per sé, e non perché accessorio o di completamento alla sostituzione degli infissi.

Le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale e la detrazione compete, in 10 quote annuali di pari importo, in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali interventi, anche se soggetti alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, necessitano della comunicazione all’Enea, da fare entro 90 giorni dalla fine dei lavori, mediante il portale dell’Enea (bonuscasa2024.enea.it), anche se non è necessario conseguire specifici valori di trasmittanza termica.

In alternativa, si rende applicabile l’ecobonus ordinario, con aliquota del 65 per cento per la coibentazione, e del 50 per cento per la sostituzione degli infissi (che comporta la comunicazione all’Enea, l’asseverazione e il conseguimento dei valori di trasmittanza previsti nel Dm Sviluppo economico 6 agosto 2020: articolo 1, comma 37, della legge 234/2021; articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013. Si veda anche la guida al 65% sul sito www.agenziaentrate.it).

Allo studio le agevolazioni per dare attuazione alla Direttiva Case Green

Lo scorso 19 giugno la Commissione europea ha aperto la procedura per deficit eccessivo per sette Paesi, tra i quali L’Italia.
Si tratta di un provvedimento che era atteso, soprattutto alla luce dei dati relativi al rapporto tra deficit e Pil dell’anno 2023, dati sui quali hanno inciso notevolmente le spese relative al Superbonus e ai diversi bonus edilizi.
Secondo i dati del rapporto della Banca d’Italia, aggiornato a giugno 2024, il Superbonus e il Bonus Facciate hanno comportato spese per oltre 170 miliardi di euro nel periodo 2021-2023, per circa il 3 per cento del valore del Pil.
I dati inseriti nell’ultimo Documento di Economia e Finanza, dello scorso aprile, hanno registrato un deficit del 2023 al 7,4 per cento. Nel documento il Governo ha sottolineato che l’effetto é legato al Superbonus, che ha fatto “gonfiare il deficit”.
A fronte di questi dati, l’analisi della Banca d’Italia conferma che le agevolazioni nell’edilizia hanno rappresentato, nel periodo della pandemia, un volano per l’economia, trainando la ripresa economica. Ma circa un quarto della spesa, ovvero 45 miliari di euro, sarebbe stata effettuata anche senza gli incentivi previsti. Inoltre, il moltiplicatore fiscale di tale investimento è stato inferiore a uno, dunque i benefici per il complesso dell’economia in termini di valore aggiunto risultano più bassi rispetto ai costi sostenuti.
Alla luce di questi dati, come conferma uno studio della CGIA di Mestre, il Superbonus con le connesse agevolazioni edilizie non ha raggiunto gli obiettivi e, anzi, ha generato un costo spaventoso per le finanze dello Stato.
Un problema, quello della voragine finanziaria che si è aperta nelle casse statali, che rimarrà di grande attualità per i prossimi anni e che è destinata ad influenzare notevolmente le prossime decisioni relative alle agevolazioni allo studio per l’applicazione della Direttiva Ue Case Green.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva, l’Italia – come ogni Paese membro dell’Unione Europea – dovrà raggiungere nel settore abitativo l’obiettivo zero emissioni entro il 2050. Entro il 2030 il nostro Paese dovrà ridurre il suo consumo energetico medio del 16%; entro il 2035 tra il 20% e il 22%.
Per raggiungere questi traguardi, è essenziale che i Paesi membri garantiscano che almeno il 55% della riduzione del consumo di energia primaria sia ottenuto attraverso il rinnovo degli edifici più energivori, che, secondo i criteri definiti dalla EPBD, rappresentano il 43% degli immobili meno efficienti, una priorità nella nostra lotta per la sostenibilità ambientale.
Secondo i dati dell’Istat, in Italia si contano circa 12 milioni di edifici residenziali. Pertanto, risulterà prioritario intervenire sui circa 5 milioni di edifici con le prestazioni più scadenti, ognuno dei quali può essere costituito da una o più unità immobiliari.
Secondo la direttiva “case green“, l’efficientamento energetico degli edifici non si baserà più sull’attuale classificazione contenuta nelle certificazioni energetiche ma su obiettivi medi di riduzione dei consumi, che andranno a interessare quote differenti dello stock in relazione alle peculiarità immobiliari di ogni Paese.
Ma quanto costerà allo Stato e alle famiglie applicare la nuova direttiva “case green” e mettere “a norma” il patrimonio edilizio italiano?
Il primo dato, relativo all’intera aera Ue, lo fornisce la Commissione europea: entro il 2030 saranno necessari 275 miliardi di euro di investimenti annui per la svolta energetica nel settore immobiliare.

Le stime di uno studio del Politecnico di Milano
Secondo l’Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, che lo scorso 19 giugno ha presentato l’Efficiency Energy Report 2024, serviranno almeno 180 miliardi di euro all’Italia per riuscire a recepire la Direttiva EPBD.
Una cifra che equivale a quanto è stato speso nell’ultimo triennio tra superbonus, ecobonus e bonus casa.
Le stime elaborate calcolano che attualmente risultano da efficientare almeno il 43% degli immobili in classe G, che rappresentano circa il 40% del parco immobiliare italiano.
Questo intervento costerebbe tra i 90 e i 103 miliardi di euro. Ad essi andrebbero aggiunti altri 80 miliardi per coprire il restante 45% e intervenire sugli edifici delle altre classi energetiche.
L’indagine ha preso come riferimento sei casi studio abitativi: un appartamento in condominio di dieci unità e villetta monofamiliare al Nord, Centro e Sud.
Per ciascuna delle sei tipologie sono stati ipotizzati tre scenari di riduzione dei consumi:
• il cambio della caldaia, con costi ridotti (26-30 mila euro per un condominio, 3,5mila euro per una villetta), ma che riesce a malapena a raggiungere il 20% di riduzione richiesto.
• le altre due opzioni permettono di raggiungere una riduzione del 70%. Tuttavia ciò comporta interventi sul cappotto, installazione di pompa di calore e impianto fotovoltaico. In questo caso i costi lievitano a circa 55-60 mila euro per una villetta e intorno ai 400mila per un condominio.
Gli interventi più consigliati all’interno degli APE sono:
• la coibentazione di tetti e pareti è di gran lunga la più diffusa (65,1%);
• la sostituzione delle finestre (14,5%);
• gli interventi sugli impianti di riscaldamento (11,8%).

I primi edifici da ristrutturare
Attualmente solo una piccola percentuale delle abitazioni dispone di una valutazione energetica, poiché la legge richiede la sua elaborazione solo in determinati casi (come la vendita, la nuova locazione, la ristrutturazione integrale, la nuova costruzione, ecc.) e stabilisce una scadenza di 10 anni.
Il database dell’ENEA contiene oltre 5 milioni di APE (Attestati di Prestazione Energetica) relativi alle singole unità immobiliari.
Il 51,8% dei certificati ricade nelle categorie energetiche più basse, vale a dire F e G. È probabile che la direttiva EPBD “colpirà” prioritariamente queste due fasce di edifici.
Le certificazioni rilasciate nel 2022 in occasione del trasferimento di un immobile collocano il 63,6% delle case nelle classi F e G. Questa percentuale scende appena al 58,1% in occasione delle nuove locazioni.
Ritornando ai dati Istat, 3,1 milioni di edifici residenziali sono stati costruiti prima del 1945, di cui addirittura 1,8 milioni prima del 1918. Secondo i dati dell’Enea, gli edifici costruiti prima del 1945 sono quelli che nel 2022 hanno ottenuto i punteggi peggiori, con il 67% classificato nelle classi F e G.
È presumibile che, attualmente, nelle tre classi più energivore E, F, e G ricada poco meno del 70% del patrimonio residenziale nazionale.

Deloitte: 800 miliardi per la riqualificazione del parco immobiliare
L’obsolescenza degli edifici è considerata una delle principali cause di inefficienza energetica degli immobili ed è il motivo che ha spinto la Commissione europea a promuovere la revisione della direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive).
Secondo l’elaborazione di Deloitte da dati Istat, l’Italia è strutturalmente molto indietro rispetto agli altri Paesi europei. Se si analizza la percentuale di immobili di classe energetica F e G, infatti, si vede che in Italia gli edifici appartenenti a questa categoria sono oltre il 60%, mentre in Germania arrivano al 45%, in Spagna al 25% e in Francia appena al 21%.
Oltre l’83% degli edifici residenziali risulta costruito prima del 1990 – un dato leggermente più alto della media Ue (76%) – e più della metà (57%) è risalente a prima degli anni ‘70.
In base a questi dati, si stima che per riqualificare il patrimonio immobiliare degli edifici potrebbero essere necessari investimenti dagli 800 ai mille miliardi di euro.

Scenari immobiliari: ogni famiglia dovrà spendere fino a 55mila euro
Un calcolo effettuato dall’Istituto indipendente di studi e ricerche Scenari Immobiliari e basato sui costi unitari di riqualificazione energetica, le caratteristiche fisiche e l’avanzamento di classe, porta alla stima di un investimento complessivo compreso tra 1.100 e 1.750 miliardi di euro per l’intero patrimonio edilizio italiano. La parte residenziale va da 550 a mille miliardi. Il tutto da realizzare in dieci anni. L’impatto finanziario sulle famiglie – che dipende ovviamente dalle specifiche caratteristiche degli immobili – è stimato tra 20.000 e 55.000 euro circa.
Il calcolo è stato effettuato con l’obiettivo del salto di una o tre classi energetiche armonizzate, in modo da rispondere alle indicazioni della Direttiva con il fine di avere in ogni classe energetica la stessa quota percentuale di immobili. Tale stima non prende in considerazione la neutralità energetica (NZEB), ma solo il miglioramento energetico per il 2030 fornito dalle indicazioni dell’Europa.
Raggiungere il miglioramento di almeno due classi energetiche comporta interventi esterni come la coibentazione dell’edificio e la sostituzione della caldaia, con la possibilità di installare pannelli fotovoltaici. Allo stesso tempo, interventi come la sostituzione di infissi e finestre e la potenziale sostituzione degli impianti a gas con soluzioni meno inquinanti sono necessari per gli immobili classificati nelle categorie energetiche inferiori.

Codacons: costi compresi tra i 35mila e i 60mila euro per ogni abitazione
Secondo il Codacons l’applicazione della Direttiva Ue Case Green potrebbe comportare per i proprietari una spesa compresa tra i 35.000 e i 60.000 euro per abitazione.
Il Codacons avverte inoltre che l’implementazione di queste misure potrebbe avere conseguenze significative sul mercato immobiliare, con una potenziale svalutazione degli immobili non sottoposti a riqualificazione fino al 40% nel medio termine.
Questo mette in evidenza la necessità di bilanciare gli obiettivi ambientali con le reali capacità finanziarie dei proprietari immobiliari.

Spese condominiali e locazione appartamento

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