Stop al Superbonus, ma proseguono adempimenti e controlli
La misura é in vigore fino al 31 dicembre 2025. Sui lavori in corso e su quelli terminati i beneficiari dovranno inviare comunicazioni aggiuntive e saranno soggetti a severi controlli
Gli adempimenti legati al Superbonus continueranno anche nel 2025, nonostante la detrazione per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica sia fortemente limitata dal Disegno di Legge di Bilancio in discussione in Parlamento.
Chi ha realizzato o sta realizzando lavori agevolati con il Superbonus, deve infatti affrontare ancora controlli e inviare una serie di documenti aggiuntivi.
Formalmente, il Superbonus è in vigore fino al 31 dicembre 2025, ma il disegno di Legge di Bilancio 2025 di fatto mette la parola fine alla detrazione.
Il Ddl stabilisce infatti che a partire dal prossimo anno, potranno usufruire della detrazione, che avrà l’aliquota del 65%, solo condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e enti del terzo settore che abbiano già deliberato gli interventi e presentato o richiesto i titoli abilitativi entro il 15 ottobre 2024.
Chi non ha centrato questa scadenza non potrà realizzare interventi Superbonus, a meno che non intervengano modifiche.
I nuovi adempimenti, quindi, in un certo senso sopravvivono al tramonto definitivo della detrazione.
Gli adempimenti aggiuntivi per Superbonus e Sismabonus
Per effetto Dpcm 17 settembre 2024, che dà attuazione all’obbligo della nuova comunicazione Superbonus, i beneficiari della detrazione devono inviare delle informazioni aggiuntive all’Enea e a Casa Italia.
Chi sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico deve infatti inviare all’Enea i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024, le spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025 e le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese. Per l’invio è necessario rispettare gli stessi termini delle asseverazioni inoltrate all’Enea, quindi 90 giorni dalla fine dei lavori.
Chi sostiene le spese per i lavori antisismici deve iinvece nviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati catastali dell’immobile, l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 e quelle da sostenere dal 30 marzo 2024 e nel 2025, oltre alle percentuali delle detrazioni spettanti.
Per l’invio delle comunicazioni relative ai lavori antisismici, le scadenze sono due. La prima, più imminente, era prevista per il 30 novembre 2024 e riguarda i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. La deadline per l’invio delle comunicazioni aggiuntive era stata inizialmente fissata al 31 ottobre 2024, ma è stata prorogata con il dpcm 29 ottobre 2024. La seconda scadenza dipende invece dall’approvazione del SAL: i dati devono infatti essere inviati entro 30 giorni.
I controlli sulle rendite dopo i lavori Superbonus
Un altro capitolo di adempimenti legati al Superbonus riguarda tutti i beneficiari della detrazione, anche quelli che hanno realizzato gli interventi negli anni passati e li hanno già conclusi.
Si tratta delle verifiche sull’aggiornamento dei dati catastali dopo i lavori per verificare se l’incremento del valore degli immobili, dovuto agli interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, ha aumentato anche la rendita catastale e se queste variazioni sono state correttamente segnalate.
Si ricorda, infatti, che, in generale, il direttore dei lavori deve presentare la dichiarazione di variazione catastale, oppure la dichiarazione che i lavori non hanno influito sulla rendita catastale, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dal fatto che essi siano incentivati con i bonus edilizi.
Le verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate sono state introdotte già lo scorso anno, con la Legge di Bilancio per il 2024, ma il Governo ha recentemente espresso la volontà di rinvigorire i controlli.
I controlli su questi adempimenti riguarderanno pertanto tutti i beneficiari del Superbonus e andranno avanti nel 2025.
Superbonus e tassazione delle plusvalenze
Continueranno poi ad essere conteggiati nelle plusvalenze, tassate al 26%, i costi dei lavori agevolati con il Superbonus, realizzati su immobili venduti entro 10 anni dai lavori.
Anche questa misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024 e prevede la tassazione del 26% in presenza di qualunque tipo di lavoro agevolato con il Superbonus, anche se realizzato sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare venduta.
La tassazione del 26% sulla plusvalenza si applica a prescindere dalla percentuale di detrazione superbonus.
La plusvalenza non viene tassata se gli immobili sono acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale.
La tassazione al 26% continuerà quindi, in caso di vendita, non solo nel 2025, ma anche oltre.
La Legge di Bilancio conferma la possibilità di accedere alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici in caso di lavori di ristrutturazione.
Il testo della Manovra non prevede differenziazioni tra prime e seconde case: il bonus mobili 2025 resta al 50 per cento per tutti, senza novità di rilievo.
Confermato il limite delle spese ammesse: sarà possibile portare in detrazione un massimo di 5mila euro, da recuperare in 10 anni con la dichiarazione dei redditi.
Bonus mobili 2025: funzionamento e requisiti
Resta in vigore anche per il 2025, abbinato alla detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia, il bonus mobili ed elettrodomestici.
La proroga della detrazione è prevista dal testo della Legge di Bilancio 2025. Se per la generalità delle agevolazioni si prevedono regole differenziate per prime e seconde case, viene confermata l’aliquota unica per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Non cambiano, inoltre, i requisiti generali beneficiare della detrazione.
Potranno fruire del bonus mobili i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia e che acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La detrazione del 50 per cento è riconosciuta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto a fruire del bonus per arredi e grandi elettrodomestici siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Quindi, ai fini dell’accesso alla detrazione, è necessario che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dal 1° gennaio 2024.
Il limite di spesa
L’importo dello sconto fiscale, anche nel 2025, dovrà essere calcolato su un limite massimo di spesa fissato a 5mila euro.
Le spese detraibili
L’elenco degli acquisti di ammessi è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nella guida dedicata al bonus mobili. Ecco alcuni esempi:
• mobili e arredi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
• grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Vi rientrano anche apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
I lavori che consentono di accedere al bonus
La possibilità di accedere al bonus mobili è riconosciuta a chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia. Quali:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni e il rifacimento di intonaci interni non danno diritto al bonus);
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni del condominio.
Per gli appartamenti privati il bonus non spetta in ipotesi di manutenzione ordinaria, quale tinteggiatura di pareti e soffitti o sostituzione di pavimenti o sostituzione di sanitari o rifacimento di intonaci interni.
Al contrario, per le parti comuni di edifici condominiali il bonus mobili spetta anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria, come la riparazione o la sostituzione di cancelli o portoni o la riparazione delle grondaie.
Il metodo di pagamento
Per poter accedere al bonus mobili è necessario che le spese sostenute vengano pagate con mezzi tracciabili, ossia bonifico, carta di debito o credito, mentre non è possibile fruire della detrazione in caso di versamento del corrispettivo mediante assegni o contanti.
Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, si deve utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si può accedere al bonus mobili anche in caso di finanziamento a rate, a condizione però che la società finanziatrice paghi il corrispettivo con le stesse modalità previste per il beneficiario della detrazione e che, contestualmente, il contribuente disponga di una copia della ricevuta di pagamento.
I documenti da conservare
Ai fini della richiesta in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante è necessario conservare i seguenti documenti:
• ricevuta del bonifico;
• ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
• documentazione di addebito sul conto corrente;
• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Comunicazione ENEA
Anche ai fini della detrazione del 50 per cento per mobili ed elettrodomestici è necessaria la comunicazione ENEA.
L’adempimento è necessario in caso di acquisto di elettrodomestici, quali forni, frigoriferi, lavatrici, piani cottura elettrici, lavasciuga o lavatrici ma, a differenza di quanto previsto per l’ecobonus, la mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).
Gli importi relativi a semplici forniture non rientrano tra quelli da considerare nel calcolo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). A contribuire all’importo del SAL sono esclusivamente i lavori realizzati dall’inizio dell’intervento e fino all’emissione del SAL.
Il chiarimento è stato fornito dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino, in rappresentanza del Governo, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata del 12 novembre, che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera. La risposta segue i pareri forniti dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nell’audizione è stata innanzitutto richiamata la definizione di stato di avanzamento dei lavori: “La nozione di SAL rientra tra i diversi documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se delegati a tale compito”. La sottosegretaria del MEF ha inoltre sottolineato: “Lo stato di avanzamento lavori è un atto ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto, in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte tutte le lavorazioni dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione”. Nel calcolo del SAL rientrano quindi “solo le prestazioni effettivamente realizzate nel cantiere” e sono escluse le semplici forniture.
La posizione fornita dal MEF é stata anche motivata con il riferimento all’allegato 2 del decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, che si riferisce esclusivamente ai lavori realizzati nel disciplinare le osservazioni del tecnico.
Tale posizione rappresenta un importante chiarimento che potrebbe avere ripercussioni anche su interventi già conclusi, dal momento che il raggiungimento del SAL è stato considerato un requisito sia per l’accesso alle proroghe, sia per la determinazione del superbonus o delle agevolazioni spettanti.
I chiarimenti forniti in Commissione Finanze della Camera assumono dunque notevole importanza soprattutto per le possibili implicazioni.
L’esclusione delle forniture dal calcolo dell’importo del SAL è determinante per il raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Il raggiungimento del SAL è inoltre particolarmente importante in quanto è stato considerato per l’accesso alle proroghe concesse per il completamento dei lavori del superbonus, sia nel caso di interventi su villette e unifamiliari, sia nel caso di lavori nei condomini.
Un calcolo del SAL con l’esclusione delle forniture porterebbe all’ottenimento di una proroga senza aver rispettato i requisiti previsti, anche per lavori che potrebbero essere da tempo conclusi.
Analoga riflessione può interessare la determinazione dell’aliquota della maxi agevolazione, in alcuni casi basata sul rispetto di requisiti legati al raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori.
Alcuni effetti potrebbero inoltre avere un impatto sulle somme legate alle cessioni del credito, già accettate e i cui importi potrebbero essere già stati fruiti.
La posizione potrebbe quindi portare ad effetti retroattivi, destinati anche a incrementare i possibili contenzioni collegati con gli interventi del superbonus.
Il chiarimento incentrato su aspetti tecnici del calcolo dell’avanzamento dei lavori potrebbe quindi avere conseguenze ad ampio raggio e anche in relazione a lavori già conclusi.
Il mercato immobiliare italiano si trova in una fase di profonda trasformazione. Lo conferma il Terzo Rapporto Federproprietà-Censis “Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: la casa possibile”.
I dati rivelano un quadro di crescente difficoltà, se non addirittura crisi, per chi detiene la proprietà di immobili, con costi di gestione e manutenzione che l’82,2 per cento ritiene ormai insostenibili, specialmente per le fasce di reddito più basse (88,8 per cento).
A peggiorare il quadro, il calo del valore reale delle abitazioni (-16,8 per cento in dieci anni), combinato con il timore di un inasprimento fiscale (69,3 per cento).
I numeri del Rapporto
La proprietà della casa è sotto pressione. Il 78,9 per cento degli italiani è convinto che in passato fosse più facile acquistare una casa. A pensarlo sono: il 79,1 per cento degli anziani, il 78,9 per cento degli adulti, il 78,5 per cento dei giovani, il 77,6 per cento dei redditi bassi e il 71,8per cento dei redditi più alti.
L’82,2 per cento dei proprietari di casa pensa che i costi di gestione e manutenzione siano diventati eccessivi (lo afferma l’88,8 per cento dei redditi bassi e il 75,6 per cento di quelli più alti).
Il 69,3 per cento teme tasse più alte sulla casa, compresa una patrimoniale. Inoltre, cala il valore delle abitazioni: tra il 2° trimestre 2014 e il 2° trimestre del 2024 è diminuito in termini reali del 16,8 per cento.
La Legge Salva Casa tra opportunità e incertezze
La Legge 105/2024, nota come Salva Casa, rappresenta un tentativo di semplificare la gestione immobiliare. Ma permangono timori e incertezze. Infatti, sebbene il 44,5 per cento degli italiani esprima un’opinione favorevole, resta un significativo 24,2 per cento di indecisi.
Benché il 37,9 per cento degli italiani sia convinto che questa legge sia utile per l’economia e la società italiana, il 32,4 per cento non è convinto di ciò e il 29,7 per cento non si esprime in proposito. Tuttavia, il 26,7 per cento dichiara esplicitamente di aver realizzato piccole migliorie in casa che potrebbero beneficiare della semplificazione di sanatoria prevista dalla Legge Salva Casa.
La sostenibilità energetica: opportunità e costi
Il tema della sostenibilità energetica è centrale nel dibattito immobiliare. La transizione verso case meno energivore, con cappotto termico, caldaie a basso impatto e infissi a prova di spifferi, è considerata una necessità dal 67,6 per cento degli italiani, con una potenziale valorizzazione degli immobili riconosciuta dall’81,7 per cento.
Tuttavia, il timore di un costo elevato degli interventi frena molti: l’84 per cento delle famiglie ritiene indispensabile un supporto pubblico per affrontare le spese, un segnale che evidenzia una necessità urgente di politiche di incentivazione mirate.
Affitti brevi turistici
Un altro aspetto cruciale riguarda il fenomeno delle locazioni turistiche, che il 46,8 per cento degli intervistati considera responsabile di una trasformazione negativa del tessuto sociale e urbano.
Inoltre, il 44,4 per centoo rileva un aumento dei canoni di locazione dovuto alla competizione con il mercato degli affitti brevi. Questa situazione richiede un intervento normativo per bilanciare la promozione turistica con la sostenibilità abitativa.
Un’altra criticità riguarda l’applicazione del Codice CIN per le locazioni brevi, definita “confusa e disomogenea”. Regole contrastanti tra norme locali e nazionali creano incertezze, con obblighi difficili da rispettare, come l’esposizione del codice in stabili vincolati da divieti paesaggistici. Secondo Pezzetta, l’Italia deve agire subito per favorire la reimmissione delle case vuote sul mercato, altrimenti l’emergenza abitativa resterà irrisolta.
Il Social Housing
Il Social Housing emerge come una possibile soluzione abitativa per le fasce più deboli, ma resta poco conosciuto: solo il 28,6 per cento degli italiani sa di cosa si tratti. Tra chi lo conosce, la maggioranza lo ritiene utile soprattutto in chiave temporanea (74,4 per cento). Una maggiore diffusione di informazioni e incentivi potrebbe rendere questa opzione più attrattiva e accessibile.
Case vuote: è emergenza
In Italia, su 35 milioni di abitazioni, ben 9,5 milioni restano inutilizzate. Un’emergenza abitativa che non dipende dalle locazioni brevi, le quali rappresentano appena il 2 per cento degli immobili (6 per cento nelle città d’arte), ma da una normativa inefficace che disincentiva la locazione.
A denunciarlo è Maurizio Pezzetta, Vicepresidente Vicario di FIMAA-Confcommercio, nel corso della presentazione del Rapporto Federproprietà-CENSIS.
FIMAA propone soluzioni concrete: dimezzamento dell’IMU per chi affitta con contratti abitativi ordinari, esenzione fiscale per redditi non percepiti in caso di morosità e contratti di locazione considerati titoli esecutivi per agevolare il recupero degli immobili.
Prospettive per il futuro
Il Rapporto Federproprietà-Censis dipinge un quadro di sfide strutturali che richiedono interventi coordinati e lungimiranti. Dal supporto pubblico per l’efficienza energetica alla regolamentazione del mercato degli affitti brevi, fino alla valorizzazione del Social Housing, è evidente che la “casa possibile” passa attraverso una profonda revisione delle politiche abitative. La transizione abitativa 2024-2030 sarà una prova cruciale per il settore immobiliare e per l’intera economia italiana.
Sara Funaro, delegata Anci alle Politiche abitative e sindaco di Firenze, lancia un monito deciso: “Dopo anni di assenza di politiche per la casa, siamo davanti a una vera emergenza nazionale”. “Il diritto alla casa deve tornare accessibile a tutti – sottolinea Funaro – con misure mirate per giovani coppie, lavoratori, famiglie e studenti, soprattutto nelle aree urbane dove l’emergenza abitativa è più acuta”.
Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, richiama l’attenzione sulla necessità di azioni combinate. Oltre al rifinanziamento del fondo per il sostegno alla locazione, l’abbattimento dell’IMU per le case affittate a canone concordato e una migliore gestione dell’edilizia residenziale pubblica. Spaziani Testa evidenzia l’urgenza di rimettere in uso gli immobili abbandonati, garantendo il diritto alla casa a chi ne ha realmente bisogno.
Il calendario 2025 degli adempimenti fiscali recepisce le modifiche introdotte per l’attuazione della riforma fiscale. Vengono quindi inseriti nuovi termini per la dichiarazione dei redditi, ma non solo.
La prima novità riguarda la Certificazione Unica, per la quale dal 2025 si anticipano i tempi di invio dei modelli relativi ai compensi corrisposti ai lavoratori autonomi. Da aprile, inoltre, riparte il concordato preventivo biennale, con scadenza anticipata alla fine di luglio.
Certificazione Unica a marzo
Il cuore delle modifiche al calendario introdotte in attuazione della riforma fiscale è contenuto nel decreto legislativo n. 1/2024. Alcuni ulteriori ritocchi sono inoltre stati apportati dal decreto legislativo n. 108/2024.
Il primo appuntamento a subire modifiche è quello con la Certificazione Unica, per la quale a partire dal 2025 scattano i nuovi termini di trasmissione.
Le novità interessano in particolare i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme a lavoratori autonomi: dal calendario viene cancellata la scadenza del 31 ottobre, legata a quella del modello 770, e in tutti i casi le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo dovranno essere inviate al Fisco entro il 31 marzo.
Non solo quindi le Certificazioni Uniche di partite IVA interessate dalla dichiarazione precompilata, ma tutti i modelli per la comunicazione dei redditi corrisposti dovranno essere trasmessi entro marzo.
Non cambia invece la scadenza delle Certificazioni Uniche di dipendenti e pensionati, fissata al 16 marzo (17 marzo 2025, cadendo di domenica).
Inoltre, a partire dal 2025, e quindi per l’anno d’imposta 2024, viene meno l’obbligo di trasmissione delle certificazioni uniche relative a compensi corrisposti a contribuenti che applicano il regime forfettario.
Concordato preventivo biennale da aprile
Nel calendario delle novità sulle scadenze fiscali bisogna ricordare il concordato preventivo biennale. Il patto con il Fisco, che nella sua prima edizione ha convinto solo il 13 per cento delle partite IVA beneficiarie, verrà infatti riproposto per il biennio 2025-2026.
Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2024, entro il 15 aprile l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione i software per il calcolo delle proposte di concordato.
Ci sarà tempo fino al 31 luglio per aderire (ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”). L’adesione agganciata alla scadenza del modello Redditi è stata prevista solo per il 2024.
Nuovo calendario per la dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi è stata indubbiamente la grande protagonista delle modifiche al calendario delle scadenze introdotte per l’attuazione della riforma fiscale, e dal 2025 scatteranno le nuove date da considerare.
Innanzitutto, entro il 15 marzo l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione i programmi per la compilazione e l’invio dei dati relativi agli ISA, gli Indici di affidabilità fiscale che determinano il “voto in pagella” delle partite IVA.
A decorrere dal 15 aprile ed entro il 30 giugno sarà possibile la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche per il tramite di uffici postali.
Sempre dal 15 aprile partirà l’invio in modalità telematica, con un anticipo di 15 giorni rispetto alle tempistiche previste fino al 2024.
La scadenza della dichiarazione dei redditi viene fissata a regime al 31 ottobre, mentre resta al 30 settembre il termine di invio del modello 730.
Per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Attraverso la Risposta n. 246/2024, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla tematica relativa all’aliquota IVA da pagare per l’acquisto di una casa prefabbricata da montare.
Nel caso analizzato una Società estera che opera nel settore della produzione di case prefabbricate ha venduto ad un cliente privato italiano una casa prefabbricata da montare. Tale Società ha fatto presente di aderire al regime One Stop Shop (OSS), ovvero un sistema elettronico centralizzato e digitale che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati
La Società si è rivolta, quindi, all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti sulle aliquote IVA da applicare all’operazione, sui requisiti e sulla registrazione delle fatture con aliquota ridotta e sulle eventuali sanzioni per l’errata applicazione delle aliquote agevolate.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sulle cessioni delle case di legno prefabbricate la risoluzione ministeriale 503351/1974 prevede l’aliquota IVA al 22% quando il cliente acquista i pezzi della casa e li fa montare dall’impresa stessa che li ha prodotti o da terzi.
Si applica, invece, l’aliquota ridotta del 4% o del 10% quando il committente affida a un’impresa la costruzione della casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa.
Nel caso di specie, la Società ha ribadito più volte di aver prodotto e venduto al cliente privato italiano la casa prefabbricata che sarà installata in Italia, fornendo tutti i dettagli su consegna, montaggio e sulle moderne tecnologie utilizzate per assemblare i vari pezzi.
A tal proposito, quindi, l’Agenzia ha chiarito che il caso preso in esame rientra nella prima ipotesi per ciò che concerne l’aliquota.
Difatti, basandosi su tutte le informazioni aggiuntive rese note dalla Società Istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquirente non sta acquistando una casa, come affermato inizialmente dalla Società, bensì pezzi di una casa, precisamente le pareti che andranno successivamente montate.
L’oggetto della transazione, quindi, non è la vendita di un immobile ma la vendita di pezzi prodotti da una Società ai quali deve essere applicata l’aliquota IVA del 22%.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2025, che contiene molte novità inerenti ai settori dell’energia, dell’edilizia e dell’ambiente, dallo stop al bonus caldaie a gas e al bonus elettrodomestici, alla rimodulazione dei vari bonus edilizi. Vediamo, quindi, in sintesi, le principali novità apportate ai vari bonus edilizi.
Nuovi limiti di reddito alle detrazioni fiscali
Una delle principali novità che riguarda in modo trasversale tutti i bonus edilizi è quella relativa all’introduzione di un limite massimo agevolabile basato sul reddito complessivo. Difatti è stato previsto un taglio delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, che variano sulla base del reddito percepito e del numero dei figli a carico.
Sostanzialmente, per coloro che hanno un reddito superiore a 75.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, il tetto massimo delle detrazioni è fissato a 14.000 euro. Mentre, per i soggetti che hanno reddito superiore a 100.000 euro, il tetto massimo è fissato a 8.000 euro.
Bonus Ristrutturazione
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per le abitazioni principali l’aliquota resta al 50% con un tetto di spesa di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, invece, l’aliquota scenderà al 36% con un massimale di 96.000 euro.
Per le abitazioni non principali, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, l’aliquota è pari al 36% con un tetto di spesa di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 l’aliquota scenderà al 30% e il massimale di spesa resterà a 96.000 euro.
A partire dal 2028 sia per le abitazioni principali e sia per le abitazioni non principali l’aliquota scenderà al 30%, con un limite di spesa di 48.000 euro.
Superbonus
La Legge di Bilancio ha stabilito che il 2025 sarà l’ultimo anno in cui sarà possibile usufruire di tale agevolazione, con aliquota al 65%. L’agevolazione è disponibile solo per condomini, gli immobili da 2 a 4 unità immobiliari con un unico proprietario e le Onlus.
Sarà possibile usufruire del Superbonus a patto che entro il 15 ottobre 2024 sia stata presentata la CILA o nel caso di lavori in condominio la delibera assembleare più la CILA, o ancora, l’istanza di acquisizione del titolo abitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
La manovra finanziaria 2025 conferma lo Spalmacrediti in 10 anni anche per le spese sostenute nel 2023.
Ecobonus
Sono state previste alcune variazioni anche per l’Ecobonus. Per le abitazioni principali dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 l’aliquota sarà pari al 50%. A partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 l’aliquota scenderà al 36%.
Per quanto concerne le abitazioni non principali, per tutto il 2025 l’aliquota sarà al 36%, mentre a partire dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 l’aliquota scenderà al 30%.
Bonus Mobili
La Legge di Bilancio 2025 proroga il Bonus Mobili fino al 31 dicembre 2025 con detrazione al 50% per un limite di spesa pari a 5.000 euro. L’agevolazione è riservata a coloro che hanno effettuato interventi di recupero edilizio nell’anno precedente.
Nuovo Bonus Elettrodomestici
La manovra finanziaria 2025 introduce una nuova agevolazione dedicata all’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza (classe B o superiore) prodotti in Europa, sostituendoli contestualmente ad apparecchi obsoleti. Si tratta di un contributo pari al 30% del costo fino a un massimo di 100 euro per apparecchio, contributo che aumenta a 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro. L’agevolazione è valida per un solo elettrodomestico a nucleo familiare.
Sismabonus
Prorogato il Sismabonus ordinario e acquisti con aliquote decrescenti fino al 31 dicembre 2027. Per le abitazioni principali nel 2025 l’aliquota sarà pari al 50%, mentre per le abitazioni non principali nel 2025 l’aliquota sarà al 36%.
A partire dal 2026 e fino alla fine del 2027, l’aliquota per le abitazioni principali sarà pari al 36%, mentre per le abitazioni non principali l’aliquota scenderà al 30%.
Bonus Barriere Architettoniche
La legge di Bilancio 2025 ha prorogato sino al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% per gli interventi effettuati su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Stop Bonus Caldaie a Gas
A partire dal 1° gennaio 2025 sono escluse tutte le agevolazioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate esclusivamente a gas o a combustibili fossili, in linea con la Direttiva Case Green. Restano agevolabili gli impianti di riscaldamento ibridi e le pompe di calore.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
La Riforma delle Sanzioni Tributarie, in vigore a partire dal 1° settembre, si applica anche all’Imposta Municipale Unica (Imu).
L’Imu ha, ogni anno, una doppia scadenza: entro il 16 giugno si deve versare l’acconto, entro il 16 dicembre il saldo. Le nuove disposizioni hanno valenza esclusivamente per il saldo. Rimangono invece invariate le regole per il mancato versamento dell’acconto di giugno.
Il Decreto 87 del 14 giugno 2024, noto come Decreto Sanzioni, ha apportato delle modifiche al sistema sanzionatorio a livello tributario, tra le quali la riduzione dal 30 al 25 per cento della sanzione per omessi versamenti di imposte e tasse.
Tale riduzione si applica sulle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Per quanto riguarda l’Imu, l’effetto di questa variazione è che per il 2024 l’omesso versamento dell’acconto Imu è sanzionato al 30%; mentre per il saldo, che scade a dicembre, la sanzione applicata è del 25%.
La riduzione delle sanzioni per omesso o parziale versamento ha effetti anche sui pagamenti tardivi di tutte le altre tasse o imposte.
Pertanto, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le seguenti sanzioni:
• per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
• per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
• per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 431551 del 29 novembre 2024 ha stabilito la percentuale del contributo a fondo perduto Superbonus 2024 da erogare ai soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro che dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 hanno sostenuto spese relative a interventi rientranti nel Superbonus e detraibili nella misura del 70%.
Tale contributo poteva essere richiesto entro il 31 ottobre 2024 in riferimento alle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, fotovoltaico, interventi rientranti nel cosiddetto Sisma bonus e interventi relativi alle installazioni delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Dal citato Provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate si legge che visto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, la percentuale stabilita riconosciuta è pari al 100% di quanto richiesto.
Ciò significa che i soggetti beneficiari riceveranno il 100% del contributo Superbonus 2024 richiesto proprio perché le istanze presentate sono state inferiori rispetto alle risorse messe a disposizione.
Per ottenere il contributo a fondo perduto Superbonus 2024, oltre alla condizione del reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro, prevedeva il rispetto di altri requisiti, ovvero l’intervento realizzato doveva aver raggiunto uno stato di avanzamento lavori (SAL) superiore al 60% entro il 31 dicembre 2023 e, inoltre, i beneficiari dovevano aver fruito di sconto in fattura o cessione del credito.
Il tetto massimo di spesa ammesso dal contributo era pari a 96.000 euro, con un limite massimo erogabile pari a 28.800 euro per ciascun contribuente. Le risorse messe a disposizione dal governo erano pari a 16,4 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spettante a ciascun contribuente sarà accreditato direttamente, semplificando così le tempistiche e l’iter burocratico.
Chiaramente, qualsiasi discrepanza tra le somme richieste e quelle spettanti, potrà essere oggetto di ulteriori e approfonditi controlli e, inoltre, in caso di errore o ricezione indebita del contributo, è stata prevista una regolarizzazione spontanea da parte del beneficiario, ovvero quest’ultimo potrà restituire le somme ricevute indebitamente senza incorrere in ulteriori sanzioni.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Vorrei installare nella mia abitazione un sistema di allarme. Ci sono agevolazioni fiscali per questo tipo di interventi? Nel caso di risposta affermativa, si chiede quale sia la procedura da seguire? Chiedo inoltre di sapere se si ha diritto al bonus mobili?
La spesa per l’installazione di un sistema di allarme rientra tra le opere per la sicurezza elencate dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida al bonus ristrutturazione.
Pertanto, può essere detratto il 50% della spesa in 10 anni, seguendo le regole di prassi per le agevolazioni: pagamento con bonifico parlante, spesa massima detraibile di 96mila euro per immobile.
Il “bonus sicurezza” è applicabile a tutti gli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, con interventi quali:
• il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• l’installazione di grate alle finestre, l’apposizione o la sostituzione di porte blindate rinforzate, di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti.
Rientrano inoltre tra gli interventi agevolabili l’installazione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, videocamere collegate con società di vigilanza.
Questo elenco richiede però alcune precisazioni.
La prima, connessa al quesito, è che il canone di un contratto con una società di vigilanza non è agevolabile.
La seconda riguarda le autorizzazioni connesse ai lavori. Non tutte le opere elencate sono infatti realizzabili senza comunicazioni o segnalazioni in Comune. Certo si possono installare senza incombenze burocratiche una porta blindata o un impianto di allarme, ma ad esempio la sostituzione di un muro di recinzione esterno, a seconda del tipo di lavoro potrebbe richiedere una comunicazione o una segnalazione certificata al Comune e la questione va valutata caso per caso con un tecnico.
La terza è che le agevolazioni sulla sicurezza sono un capitolo a sé stante del bonus ristrutturazione e non danno diritto automaticamente alla possibilità di chiedere il bonus arredi, possibile solo quando si compie la manutenzione straordinaria dell’immobile. Quindi sì con il muro di cinta, no con la porta blindata.