Le lamentele di chi riceve continuamente chiamate dai call center sono quotidiane. E c’è poco da dire, sono davvero una tempesta. L’unico strumento di difesa sembra sia l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, per il momento attivo solo sui telefoni fissi. Ma le ultime modifiche normative varate dovrebbero consentire, a breve, l’estensione del raggio d’azione del Registro delle opposizioni anche alle numerazioni nazionali mobili.
Il decreto legge n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021, interviene infatti anche in materia di dati personali, andando a modificare il decreto legislativo n. 196/2003 (il Codice in materia di protezione dei dati personali) e la legge n. 5/2018 contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.”
L’art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi l’art. 1 e il primo comma dell’art. 2 della legge 5/2018. Il nuovo comma 1 prevede che possano iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie utenze telefoniche fisse e mobili, ovvero “tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Il comma 5, in virtù delle modifiche, dispone: “Con l’iscrizione al registro, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”.
Il comma 12 recita: “Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l’intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste”.
L’art. 2 infine: “Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003”.
Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Con la circolare firmata dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.
Il credito d’imposta, specifica l’Agenzia delle Entrate in una nota, è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo e si è percettori di reddito di cittadinanza? Solitamente, dopo un certo numero di rate non pagate del mutuo casa, se non si è avuto accesso alla sospensione del mutuo e si è stati segnalati come cattivi pagatori, può intervenire il pignoramento giudiziario. Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo e si è percettori di reddito di cittadinanza?
Quando un contribuente ha dei debiti pendenti – mutui o finanziamenti – può intervenire il pignoramento di prestazioni Inps, che vengono versate direttamente al creditore, come effetto del provvedimento di esecuzione forzata.
Tuttavia solo alcune di queste prestazioni sono soggette a questo tipo di pignoramento, e in particolare non lo sono le prestazioni di assistenza, i crediti alimentari, i sussidi di grazia o di sostentamento alla povertà, i sussidi per maternità o malattia.
Il reddito di cittadinanza si configura come strumento di politica attiva del lavoro, ovvero una misura temporanea di sostegno condizionata alla ricerca di un impiego o alla partecipazione a corsi di formazione e orientamento. E’ quindi una prestazione assistenziale legata alla conservazione di un livello essenziale di vita, che non può essere pignorata.
Articolo visto su : La legge per tutti)
Quando registra un contratto di locazione con” cedolare secca” presso l’Agenzia delle Entrate, il locatore di un immobile ad uso abitativo ha la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali e ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imposta di Registro e dell’Imposta di Bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto. L’Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione di un contratto di locazione con regime fiscale ordinario, calcola l’imposta di registro che il locatore è chiamato a pagare. Se l’immobile è ad uso abitativo, l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo. Per ogni copia da registrare, inoltre, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo pari a 16,00€.
Dal momento che la “cedolare secca” è un regime di tassazione alternativo, il locatore che registra un contratto d’affitto con questa formula fiscale non è chiamato a pagare né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo. Gli immobili per i quali è prevista l’applicazione del regime di cedolare secca devono appartenere alle categorie catastali A1 e A11 e devono essere locati ad uso abitativo. Se sono presenti pertinenze congiunte all’immobile, anch’esse devono essere locate ad uso abitativo per consentire la stipula di un contratto con cedolare secca.
È possibile optare per la cedolare secca in fase di registrazione del contratto o negli anni successivi. In quest’ultimo caso è bene specificare che la registrazione segue le regole ordinarie e che, quindi, le spese di registrazione del contratto di locazione cedolare secca comprendono tutte le imposte dovute.
FONTE: Idealista
Una buona notizia per gli asseveratori impegnati nelle operazioni di verifica degli stati avanzamento lavori nei cantieri incentivati dal superbonus. L’Enea ha infatti messo sul proprio sito web una nota in cui dichiara che le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% possono essere trasmesse anche nel 2022, a condizione che le relative fatture siano state emesse e pagate entro il 31 dicembre 2021.
La trasmissione dell’asseverazione dovrà essere effettuata in tempo utile per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito, o dello sconto in fattura, all’Agenzia delle Entrate. Considerato che la comunicazione deve avvenire entro il 16 marzo 2022, e valutati i tempi tecnici connessi all’invio dell’asseverazione e all’apposizione del visto di conformità, si può cautelativamente porre la settimana compresa tra il 28 febbraio e il 7 marzo 2022 come spazio di tempo limite se non si vogliono correre rischi.
FONTE: Enea
Non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, dai professionisti agli imprenditori, potranno chiedere la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa, anche per tutto l’anno, a patto che il mutuo stipulato non sia di valore superiore a 400.000 mila euro.
La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2022 /articolo 1, comma 62), che proroga fino al 31 dicembre l’operatività del Fondo Gasparrini e l’estensione dei requisiti d’accesso.
La nuova proroga consente ai lavoratori autonomi, ai professionisti e agli imprenditori di presentare domanda fino al 31 dicembre 2022, a patto però di autocertificare di aver subito un calo di fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.
Non cambiano quindi le regole generali previste dall’articolo 54 comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha previsto in via emergenziale l’apertura del Fondo Gasparrini anche ai titolari di partita IVA.
La possibilità di sospensione si applica quindi anche ai mutui coperti dal Fondo di garanzia per la prima casa, e potrà essere richiesta anche dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per i mutui ipotecari dalle stesse erogati.
Non sarà necessario presentare il modello ISEE, e la sospensione dal pagamento delle rate potrà essere concessa anche per i mutui precedentemente ammessi al Fondo Gasparrini, il cui pagamento sia ripreso regolarmente per almeno tre mesi.
La possibilità di richiedere la sospensione dal pagamento del mutuo prima casa riguarda in via ordinaria i lavoratori che: hanno cessato il rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; in caso di cessazione di rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; in caso di morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%; in caso di sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione.
Fino al 31 dicembre 2022, per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione del modello ISEE. Si ricorda infatti che in via ordinaria l’accesso alla sospensione del mutuo spetta solo ai contribuenti con ISEE fino a 30.000 euro.
A differenza del tetto massimo ordinario di 250.000 euro, fino al 31 dicembre 2022 sono inoltre ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.
Fino all’8 aprile 2022, la sospensione dal pagamento delle rate potrà essere richiesta anche per i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno.
Non sarà possibile richiedere la moratoria dai versamenti nelle seguenti ipotesi: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche (ad eccezione dei casi d’accesso al fondo per il mutuo prima casa); per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.
La domanda per la sospensione del mutuo potrà essere presentata presso la banca che ha concesso il mutuo.
Il settore delle aste immobiliari fatica a uscire dalla crisi innescata dal Covid. Tuttavia gli esperti prevedono che nei prossimi anni saranno in aumento gli immobili che verranno posti all’asta, proprio a causa delle conseguenze sull’economia create dalla pandemia.
In particolare, secondo Astasy, il mancato recupero di capitali da aste giudiziarie nell’anno 2020 è potenzialmente stimabile in 8.600.378.123,25 di euro. Secondo Reviva, il 2021 si è chiuso con 44.714 aste sospese per una perdita complessiva di 6,6 miliardi di euro, con ancora una grande incertezza e ripresa ancora lenta. Inoltre, secondo Banca d’Italia, il prezzo delle case all’asta è sempre più scontato rispetto al mercato, svalutandosi anche del 60 per cento.
Il segmento delle aste immobiliari vede fiorire in Italia una serie di nuove realtà e di business destinati a durare nel tempo. Ad esempio sbarcano nel nostro Paese le aste immobiliari tra privati, simili a delle eBay delle case. Il connubio tra aste e tecnologia si trova nella blockchain: in futuro si sentirà sempre più parlare di tali applicazioni nel mondo dello scambio di immobili all’asta, soprattutto privata.
Le aste immobiliari restano comunque una fonte di investimento interessante se si sa dove cercarle in Italia. Le riqualificazioni dei borghi possono ad esempio essere agevolate dalle aste immobiliari. Un altro pezzo di patrimonio nazionale riqualificabile tramite le aste sono le caserme, nel 2021 interessate da un apposito bando Anas.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio. Tra i vari incentivi previsti dallo Stato per le opere di adeguamento edilizio del patrimonio immobiliare, è prevista la proroga anche per il bonus ristrutturazione. Il beneficio proseguirà fino al 2024, mantenendo le regole attuali. In sintesi, si tratta di un’agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia, con una detrazione fiscale del 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ma sono previste anche le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito) e fino a un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Inoltre, il bonus ristrutturazione prevede che si applichi una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati ristrutturati a uso abitativo. A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Anche la detrazione prevista dal bonus ristrutturazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, e spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono beneficiare bonus ristrutturazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.
In particolare, hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Una delle tipologie di contratto d’affitto più diffuse è il contratto di locazione 4+4. Questa formula consente a locatore e conduttore di definire il canone mensile ed eventuali ulteriori accordi senza richiedere l’assistenza di alcuno, notaio o avvocato. È sufficiente procedere con una scrittura privata che, per essere valida, deve essere poi controfirmata dalle parti. A vincolare le due parti sanno la durata minima dell’accordo, stabilita dalla legge, e la procedura di rescissione del contratto.
Entro 30 giorni dalla sua stipula, il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate. Il costo dovrebbe essere equamente ripartito, al 50 per cento, tra locatore e conduttore, ed entrambi sono ritenuti responsabili in caso di mancato pagamento. Effettuata la registrazione, il locatore deve darne notizia al conduttore e amministratore di condominio entro e non oltre i 60 giorni successivi.
La durata massima di un contratto di locazione 4+4 non è fissata dalla legge, che invece stabilisce la durata minima. In particolare, la durata minima è di quattro anni. Quindi il contratto si rinnova automaticamente per altri quattro anni (da qui il nume “4+4”), salvo comunicazione di disdetta da parte del conduttore. Disdetta che deve essere comunicata con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al termine della prima scadenza, attraverso una raccomandata A/R o PEC.
Al termine della seconda scadenza di un contratto di locazione 4+4, invece, entrambe le parti sono libere di disdire l’accordo, avvisando con almeno 6 mesi di anticipo la controparte. Se nessuno chiede il recesso, il contratto si rinnova automaticamente.
La disdetta di un contratto di locazione 4+4 è permessa al locatario, durante i primi 8 anni di affitto, a patto che sussistano determinate condizioni. La disdetta per giusta causa può consistere in eventi non prevedibili in anticipo e non menzionati nel contratto controfirmato; eventi o situazioni completamente indipendenti dalle volontà dell’inquilino; fatti oggettivi che rendono impossibile la prosecuzione del contratto d’affitto.