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Impianti di videosorveglianza in condominio

videosorveglianzaCon l’introduzione dell’articolo 1122 ter. del Codice Civile, la Riforma del Condominio ha disciplinato la normativa, introducendo le modalità di realizzazione di impianti di sorveglianza sulle parti comuni del condominio.
Tale norma stabilisce: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza
su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”, ovvero con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
La disposizione legislativa deve necessariamente essere correlata alle prescrizioni contenute nel codice sulla privacy (d.lgs 196/2003). Pertanto, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dalla legge sulla privacy e dal provvedimento generale del garante.
Tra gli obblighi che valgono anche in materia condominiale vi è quello di segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli, visibili anche di notte.
La registrazione dei dati può essere conservata per un periodo relativamente breve: non può infatti superare le 24-48 ore, anche in relazione a particolari esigenze quali la chiusura di esercizi o uffici che hanno sede nel condominio e in considerazione dei periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori a sette giorni è necessario presentare un’istanza preliminare al Garante.
Le telecamere dovranno riprendere solo le aree comuni, come gli accessi e l’area dei garage, possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, come strade, edifici, esercizi commerciali, etc.). Le riprese e le immagini raccolte dovranno essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
Al di là di questi obblighi, è necessario che la delibera assembleare
di installazione dei sistemi di videosorveglianza sia redatta nella piena osservanza del principio di proporzionalità contenuto nel codice della privacy. Inoltre la delibera deve essere assunta solo in caso di rischi reali non eliminabili con accorgimenti differenti dall’apposizione di telecamere, quali ad esempio l’installazione di sistemi di allarme, o di porte blindate, oppure con l’assunzione di un custode.
La delibera assembleare, dunque, sebbene adottata con la maggioranza richiesta, è comunque illegittima se viola il principio di proporzionalità.
L’installazione da parte di un condomino di una telecamera che riprenda solo l’ingresso dell’appartamento o dell’autorimessa di sua proprietà, soggiace invece a diversa disciplina. In questo caso, infatti, il Garante della privacy ha chiarito: “Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage”.
Infine, un breve accenno alla problematica dei videocitofoni, ovvero se gli stessi siano equiparabili o meno al sistema di videosorveglianza. È noto che i moderni videocitofoni che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso si applicano le disposizioni previste dal Codice della Privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tale normativa non si applica quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le medesime ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.

Ue attacca i diritti dei proprietari di case. Confedilizia contesta

Dal 2027 con il pretesto della transizione verde si intende colpire il patrimonio immobiliare degli italiani senza considerare le difficoltà del campo.
Così l’Europa entra nelle case degli italiani. In questi giorni la Commissione europea sta lavorando su nuove direttive green volte verso le case. L’intento è di dare, dal 2027 uno stop a affitti e vendite ai proprietari di quelle abitazioni che sprecano troppa energia. Provvedimento volto alla proprietà privata è contenuto in una direttiva Ue che dovrebbe essere pubblicata il 14 dicembre, rappresenterebbe per il patrimonio immobiliare l’ennesima mazzata firmata Bruxelles. Si tenderebbe così a paralizzare il settore, proprio nel momento in cui, con il superbonus è previsto un rilancio dell’economia italiana.
Intanto, ecco i target promossi e individuati da Bruxelles quali classi energetiche:
– «E» a partire dal 2027,
– «D» a partire dal 2030,
– «C» dal primo gennaio del 2033.
Nella panoramica italiana, la maggioranza delle case appartiene alla categoria «G» e anche se avere edifici a impatto zero entro il 2050, sarebbe un dato ottimale per la salvaguardia dell’ambiente, realizzare i necessari adeguamenti sembra improbabile.
A destare preoccupazioni agli addetti ai lavori e ai proprietari sono anche i dati forniti dal ministro dell’Economia, Daniele Franco che dichiara che solo lo 0,5% del patrimonio immobiliare italiano godrà dei benefici del superbonus, che caleranno dal 110% al 65%. Anche la riforma del Catasto avrebbe ripercussione negativa sui prezzi degli immobili.
In tale contesto e a gran voce Confedilizia, nelle vesti del suo presidente, Giorgio Spaziani Testa, dice no! “No all’ipotesi di legare la vendita e l’affitto degli immobili a determinati standard energetici poiché è una misura che lederebbe i diritti dei proprietari.
La Commissione Ue ha già chiesto all’Italia di aumentare le tasse sugli immobili, attraverso il catasto. Contro il primo pericolo, che porterebbe ad impedire l’esercizio dei più elementari diritti di un proprietario, ci battiamo in sede europea, attraverso l’Unione internazionale della proprietà immobiliare (Uipi), nella quale rappresentiamo l’Italia – si legge nella nota del presidente – e per scongiurare il secondo, ora si deve pronunciare il Parlamento. In questi giorni, la Commissione Finanze della Camera inizia a parlare dell’articolo 6 della delega fiscale, quello contenente la revisione del catasto. L’unica strada è lo stralcio. Chi non lo chiederà, andrà annoverato tra i fautori di un ulteriore aumento delle tasse sugli immobili, prime case incluse”.
Da sottolineare che gli esperti, da un’analisi dei dati di C40 -per un recupero verde e giusto- nelle principali città europee tra cui Milano – sostengono che le emissioni legate alla costruzione di edifici e infrastrutture potrebbero aumentare del 37% rispetto ai dati del 2017. E se tutte le città utilizzassero materiali a basso impatto, il risparmio in termini di minor inquinamento sarebbe solo del 18%. Altro che abitazioni green! E ancora. Secondo i calcoli di addetti al settore, i proprietari di case sono già stati penalizzati dalla riforma dell’assegno di famiglia, visto che per l’erogazione serve la presentazione dell’Isee. Almeno 2,5 milioni di famiglie avranno un unico assegno più contenuto a marzo 2022. Si calcola infatti che con un Isee superiore a 40mila euro (chi ha una piccola casa supera facilmente la soglia) toccheranno appena 50 euro al mese per figlio. Un meccanismo vidimato dal Sole24Ore, e il perché è presto detto: il canone d’affitto abbassa l’Isee. Il mutuo, se ipotecario, viene calcolato solo come detrazione.

Agenzia Entrate: Contributo perequativo, come ottenerlo. Invio istanze fino al 28 dicembre

Fino al 28 dicembre 2021 è possibile inviare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto detto “perequativo” e introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato il provvedimento dove si definiscono contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Sul sito i dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, si può consultare la nuova guida, con esempi specifici di calcolo, risulta molto utile per orientarsi tra istruzioni e regole da seguire per l’utilizzo del “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. Le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Se spetta, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. IL contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà il processo di erogazione del contributo. Come precisato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Fonte: ANSA

Mercato immobiliare: nel terzo trimestre 2021 compravendite delle abitazioni in rialzo del +21,9%. Segno positivo anche per i settori non residenziale e produttivo

Nel terzo trimestre 2021 si registra un incremento delle compravendite di abitazioni che sfiora il 22% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172mila unità acquistate. Un dato in aumento anche rispetto all’analogo trimestre del 2019 (anno non influenzato dalla pandemia) con un rialzo del 25,5%. Bene anche il settore terziario-commerciale, che fa segnare un incremento del 26,9%, e quello produttivo, dove la crescita supera il 47%. Sono alcuni dati che emergono dalle statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, da oggi disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il mercato delle abitazioni sfiora il +22% – Nel terzo trimestre del 2021 resta positivo il tasso di crescita tendenziale delle compravendite del settore residenziale (+21,9%), che equivale a 31 mila transazioni in più, per un totale di oltre 172mila scambi. Il report dell’Osservatorio evidenzia un aumento analogo sia nei capoluoghi (+21,9% e circa 9.500 abitazioni compravendute in più) sia nei comuni minori, non capoluogo (+21,9%, con circa 21.500 abitazioni scambi in più). La crescita riguarda tutte le aree geografiche del Paese, con un incremento più marcato nei comuni capoluogo del centro (circa +30%).
Zoom sulle grandi città – Il mercato delle abitazioni nelle principali città italiane evidenzia, con quasi 5mila abitazioni acquistate in più rispetto allo stesso trimestre del 2020, una variazione tendenziale ampiamente positiva nel suo complesso (+23,5%). Nettamente in testa è Firenze, con un +41,4%; Roma sfiora il 29%, mentre a Genova e Milano il tasso si attesta intorno al 24% in più. A Bologna e Torino, le compravendite aumentano a passi comunque consistenti (+18,7% e +19,1% rispettivamente).
Non residenziale, forte crescita per capannoni e industrie – Nel terzo trimestre 2021 il mercato del comparto terziario-commerciale ha visto un balzo in avanti del 26,9%, facendo segnare al nord tassi superiori alla media. In particolare, gli scambi di uffici e studi privati crescono del 18% rispetto al 2020, sfiorando il +30% nel nord-est, mentre le transazioni relative a negozi e laboratori registrano un +22,7%, con una distribuzione territoriale abbastanza omogenea. In rialzo le compravendite di depositi commerciali e autorimesse (+30,6%), capannoni e industrie (+47,1%). Segno positivo, infine, anche per il settore produttivo agricolo (+19,3%).
Roma, 2 dicembre 2021
Fonte: Comunicato stampa del 2 dicembre 2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-2-dicembre-2021

Bonus edilizi e superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.

Bonus edilizi e superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 29 novembre informa della pubblicazione delle linee guida in materia di Superbonus e bonus edilizi a seguito delle novità introdotte dal Dl 157/2021.
Infatti la circolare 16/E , firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce importanti chiarimenti ai contribuenti ed agli operatori sui nuovi obblighi, sia per il Superbonus 110% e sia per tutti gli altri bonus edilizi relativi:
– al visto di conformità, che attesta il diritto al beneficio;
– all’asseverazione, che attesta la congruità delle spese.

Nella citata circolare viene precisato che il Dl 157/2021 cosiddetto “Decreto anti frodi” ha esteso i casi di obbligatorietà, e conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Il visto di conformità nel Superbonus

Il DL 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

Questo obbligo viene applicato alle fatture emesse e ai relativi pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Il visto di conformità non è obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

La circolare precisa che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus.

Per tutti gli altri bonus edilizi, la nuova attestazione è necessaria solo:
– in caso di cessione del credito;
– in caso di sconto in fattura.

La circolare 16/E 2021 precisa che attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

A pagina 14 della circolare un utile riepilogo su visto di conformità e asseverazione prima e post Dl 157/2021.

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Pertanto, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa, al massimo di 30 giorni.

Per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

-Centro Studi Nazionale Anaip

 

FIABA Onlus e RECERT propongono la detrazione fiscale al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Comunicato stampa

FIABA Onlus e RECERT

 propongono la detrazione fiscale al 75%

per l’abbattimento delle barriere architettoniche

CONFERENZA STAMPA

Venerdì 3 dicembre 2021, ore 12.00

SALA CADUTI DI NASSIRIYA – Senato della Repubblica

 Il prossimo 3 dicembre, alle ore 12.00, FIABA Onlus e RECERT presenteranno in conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, l’emendamento proposto alla Legge di Bilancio e presentato da diversi partiti per l’introduzione di un nuovo bonus fiscale da rendere strutturale.

 “L’incentivo da noi proposto – sottolineano Giuseppe Trieste Presidente FIABA Onlus e Giuseppe De Pasquale Presidente Recert – prevede una detrazione fiscale al 75% per le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche e amplia fortemente la categoria dei soggetti che possono usufruirne rispetto a quanto accade attualmente. Un segnale importante – sottolinea il Presidente Trieste – che intendiamo dare proprio nella Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU”.

 Per motivi di sicurezza sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta sulla Web TV del Senato (www.senato.it). Parteciperanno in presenza i senatori che hanno sottoscritto l’emendamento e rappresentanti delle categorie interessate.

ABICONF e LAIC: insieme per gli amministratori immobiliari

ABICONF e LAIC: insieme per gli amministratori immobiliari

Una nuova sinergia tra ABICONF, l’associazione di categoria degli amministratori di beni immobiliari di Confcommercio e la Lega Amministratori Immobiliari Condominiali.

Con l’Assemblea nazionale di oggi, LAIC sospende le proprie attività associative e invita i propri Associati ad aderire ad ABICONF, quale naturale sbocco del percorso di crescita sin qui portato avanti dall’Associazione presieduta dall’Avvocato Lorenzo Cottignoli in Emilia-Romagna e in Lombardia, mediante un costante ed apprezzato percorso annuale di aggiornamento e formazione professionale.

ABICONF accoglie con un caloroso benvenuto gli Associati LAIC e affida all’Avvocato Cottignoli la responsabilità della guida del proprio Centro Studi nazionale.

Queste le parole di Cottignoli, che durante l’assemblea dei soci 2021, svoltasi questa mattina presso la Sala dei Carracci della Sede di ASCOM Confcommercio Bologna, ha così descritto questo significativo passaggio: “Oltre alle comuni origini felsinee, LAIC ha trovato in ABICONF una realtà gemella, nelle cui caratteristiche di chiara fama e di provata serietà si è subito riconosciuta, e che hanno motivato senza alcuna remora la determinazione di confluire in quella che per noi è una grande Associazione, che raduna gli Amministratori di Beni Immobili iscritti alla Confcommercio, alla quale sentiamo di voler partecipare con spirito di gruppo per costruire assieme un percorso sempre più condiviso di tutela, di formazione e di informazione dell’amministratore professionista.”

Queste le parole del Presidente Nazionale ABICONF, Dott. Andrea Tolomelli: “L’incontro con LAIC è stato caratterizzato immediatamente da una comunione di valori e di intenti, che ci porta ad accogliere con un caloroso benvenuto i professionisti che scelgono oggi di entrare nella nostra Associazione e che hanno condotto la Giunta ABICONF a nominare l’Avv. Lorenzo Cottignoli quale Direttore del nostro Centro Studi nazionale, certi che l’apporto di professionalità e di competenze che oggi riceviamo, costituiscano un indubbio arricchimento per la vita dell’Associazione.”

Sismabonus acquisti, solo il tecnico da il via libera

Sismabonus acquisti,
solo il tecnico da il via libera

Tra i requisiti per accedere alle detrazioni per l’acquisto di case antisismiche vi deve essere, come accade per il Sismabonus, l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato: un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al bonus. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia nella risposta n. 773 del 10 novembre 2021.

Nel 2018, una società ha ottenuto da un Comune il permesso di costruire per un intervento di “ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con volume in ampliamento così come consentito dal Piano Casa, per la realizzazione di unità abitative, una sul sedime preesistente e due in adiacenza. Il volume è tutto derivato dai parametri di demolizione e ricostruzione”. L’intervento, secondo la compagine, ha comportato un “doppio salto di classe di rischio sismico secondo quanto previsto dalla normativa vigente” e le nuove unità sono state “classificate energeticamente in classe A“. Al riguardo, l’interpellante precisa che, nel luglio 2020, è stata data comunicazione di fine lavori e che la zonizzazione sismica che ha portato il Comune entro la zona sismica 3 è stata aggiornata con D.G.R.V. n. 244 del 09/03/2021.

La società chiede, allora, se nel caso in questione, sussistano le condizioni per accedere alle detrazioni per l’acquisto di case antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 e, in particolare, se i requisiti che danno diritto all’agevolazione debbano essere già presenti alla data di ultimazione dei lavori o realizzarsi alla data dell’alienazione dell’immobile oggetto degli interventi.

L’Agenzia, richiamando l’articolo 119 del decreto “Rilancio” e le successive modifiche, ricorda che le disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013.

L’art. 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013, in particolare, dispone che qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, … mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, [ed] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta (…) spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 % e dell’85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare» (Sismabonus acquisti).
Per effetto del richiamo, contenuto nella norma citata, al comma 1-quater del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama il comma 1-bis, l’agevolazione spetta per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per i quali siano stati rilasciati i titoli edilizi.
La norma in commento, osserva l’Agenzia, nel mutuare le regole applicative del Sismabonus, si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, che potranno calcolare la detrazione spettante in funzione del prezzo di acquisto di tali unità e non delle spese relative agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Con riferimento alla detrazione di cui al citato comma 1-septies, è necessario, in particolare, che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata, con apposito modello, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, ed iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
L’articolo 3 del citato Dm n. 58/2017 – in vigore nel 2018, ossia quando l’istante ha iniziato l’iter autorizzativo – prevedeva che fosse allegata, per l’accesso alle detrazioni, anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato redatta in base al citato decreto ministeriale. In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso al Sismabonus.
Ebbene, continua l’Agenzia, tale principio si applica anche ai fini dell’applicazione del Sismabonus acquisti. Pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 Dl n. 63/2013. La prassi dell’Agenzia si premura, comunque, di non precludere l’applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione (cfr. risoluzione n. 38/2020).

In conclusione, secondo l’Agenzia, il principio sopra enunciato può applicarsi anche nel caso in esame, in quanto l’adempimento non è stato effettuato, in quanto, alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, il Comune in questione era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del citato art. 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013.
Tuttavia, per fruire della detrazione in parola, è necessario, altresì, che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3.
Nel caso di specie, i lavori si sono conclusi nel luglio 2020, quindi, in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale (ovvero il 15 maggio 2021).
In definitiva, a parere dell’Agenzia, gli acquirenti dell’istante non potranno beneficiare della detrazione Sismabonus acquisti.

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Bonus restauro: cos’è, come funziona e a chi viene concesso

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Superbonus 110% anche per la rimozione e il riposizionamento degli elementi decorativi della facciata

Con la risposta n. 685/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti legati al Superbonus e agli interventi che possono essere definiti strettamente collegati.

Nel caso esaminato, il condominio istante spiega all’Agenzia di voler procedere nella realizzazione della coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio. La facciata dell’edificio in oggetto è caratterizzata da elementi architettonici peculiari che, però, non hanno alcun valore storico e culturale, pertanto l’edificio non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici.

Sul piano tecnico, l’istante specifica che l’isolamento termico della facciata comporta dei lavori di rimozione e sostituzione degli elementi architettonici decorativi con elementi a misura isolanti, che incidono, anche economicamente, sulla realizzazione del cappotto termico esterno.

Ciò detto, il condominio istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la sostituzione dei decori architettonici con altri elementi isolanti rientrerebbe nella categoria di spese accessorie collegate alla realizzazione dell’intervento trainante e, quindi, sia agevolata con il Superbonus.

Nel parere dell’Agenzia delle Entrate si legge che, con riferimento al quesito posto, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che: “Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato (…). L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Pertanto, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione e il successivo riposizionamento degli elementi architettonici decorativi sono interventi correlati alla coibentazione della facciata, le spese relative potranno essere ammesse alla detrazione nei limiti stabiliti dalla norma.

 

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI