Il decreto sulla cessione del credito ha introdotto una serie di novità che vanno ad incidere sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura. Nello specifico, l’accesso a queste due opzioni è possibile solo per quattro categorie di lavori, a patto che vengano rispettati alcuni paletti. Alla data del 16 febbraio 2023:
– per i lavori fatti dai condomini, purché risulti adottata la delibera dell’assemblea che autorizza all’esecuzione degli interventi e sia presentata la CILA;
– per i lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, solo se viene presentata la comunicazione di inizio lavori (CILA) o un altro titolo per il riconoscimento degli interventi ammessi al Superbonus;
– per i lavori di edilizia libera, per i quali non serve la presentazione del titolo abilitativo, bensì la comunicazione di inizio lavori;
– per i lavori aventi ad oggetto la demolizione e la ricostruzione degli immobili, se presentata l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo.
Il decreto legge Superbonus ha dunque introdotto una serie di novità importanti. A molti, però, non piacerà il mancato intervento del Governo sulla questione. Ma ha chiuso le ai soggetti compresi nella no tax area o quanti sono titolari di una partita IVA sotto regime forfettario. Costoro, infatti, non disponendo di redditi alti da assoggettare a tassazione Irpef, non potranno beneficiare dei Bonus edilizi. E non sono ammesse eccezioni. Il discorso vale infatti sia per la detrazione in dichiarazione dei redditi, sia per le due opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ormai eliminate.
Quindi, tanto i forfettari, quanto i minimi e gli incapienti sono tagliati fuori dal sistema delle agevolazioni previste per risparmiare sulle spese qualora si decidesse di sottoporre il proprio immobile a ristrutturazione.
Tre anni in più per rendere le case accessibili a tutti. La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha esteso fino al 31 dicembre 2025 l’agevolazione del 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ne aveva sancito l’applicazione alle sole spese 2022. Inoltre, ha semplificato le regole per l’approvazione dei lavori in condominio. Queste e altre novità nella guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, pubblicata nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi.
Bonus barriere architettoniche del 75%, fino al 2025
La prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda la durata. Fino al 31 dicembre 2025 è possibile beneficiare della detrazione d’imposta del 75% per le spese documentate per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici (Dm n. 236 del 14 giugno 1989) sull’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso autonomo dall’esterno;
• 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono un edificio composto da due a otto unità immobiliari;
• 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono un edificio composto da più di otto unità immobiliari.
Maggioranza semplificata per il bonus barriere (e non solo)
La seconda novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda le deliberazioni dell’assemblea condominiale per approvare i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono valide, infatti, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
La guida ricorda che basta la maggioranza semplificata anche per l’approvazione degli interventi agevolati con il Superbonus e gli eventuali finanziamenti agli stessi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione della detrazione o per un contributo sotto forma di sconto in fattura del corrispettivo dovuto (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
Bonus ristrutturazioni del 50% per eliminare gli ostacoli
Per rimuovere le barriere architettoniche, all’interno e all’esterno dell’abitazione di persone con disabilità grave, sono disponibili altre agevolazioni.
La prima è il bonus ristrutturazione edilizia, ossia la detrazione Irpef pari al 50% della spesa, calcolata su un importo massimo di 96mila euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025, invece, la percentuale scenderà al 36%, calcolata su un importo massimo di 48mila euro.
Tra i lavori agevolati, precisa il vademecum, rientrano quelli finalizzati propriamente all’eliminazione delle barriere architettoniche, come installare un ascensore o un montacarichi, e quelli eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favoriscono la mobilità delle persone con disabilità grave all’interno e all’esterno dell’abitazione.
Il Superbonus contro le barriere architettoniche
In alternativa, nei casi in cui è previsto, si può ricorrere al Superbonus. Dal 1° gennaio 2021 i lavori di rimozione delle barriere per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità grave possono essere portati in detrazione come interventi “trainati” del Superbonus se eseguiti insieme a uno degli interventi “trainanti” di miglioramento delle prestazioni energetiche.
A partire dal 1° giugno 2021, inoltre, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra gli interventi “trainati” anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici. Anche in questo caso, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989; inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.
I crediti maturati con il Superbonus ma rimasti bloccati nei cassetti fiscali saranno acquistati da un nuovo veicolo finanziario, guidato da Enel X in collaborazione con altre partecipate e banche, che li cederà successivamente a terzi. Il Superbonus al 110% sarà ancora fruibile fino 30 settembre 2023 per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con lavori a buon punto. Chi non riesce a comunicare l’opzione di cessione del credito entro il 31 marzo 2023 avrà tempo fino al 30 novembre, con la sanzione di 250 euro, grazie alla remissione in bonus. I crediti di imposta e le detrazioni potranno essere utilizzati in 10 anni.
Superbonus, i crediti bloccati saranno acquistati da Enel X
La soluzione innovativa per lo sblocco dei crediti incagliati è rappresentata da una piattaforma, nella quale Enel X sarà protagonista, in collaborazione con altre partecipate e banche.
A spiegarne il funzionamento è stato, nei giorni scorsi, il ceo di Enel X, Francesco Venturini: la soluzione per i crediti incagliati sarà “un veicolo finanziario che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato”.
La Società dovrebbe giocare un doppio ruolo a monte e a valle della catena: di cessionario con contatto diretto con le imprese che hanno in mano i crediti e di utilizzatore finale del credito veicolato dal settore finanziario.
Inoltre, banche, società di gruppi bancari e assicurazioni potranno utilizzare i crediti superbonus relativi agli interventi effettuati nel 2022 per emettere BTP a 10 anni nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti già usati in compensazione.
Superbonus e unifamiliari
È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il superbonus 110% per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sulle quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori.
Comunicazione alle Entrate entro il 30 novembre
Per non far perdere i bonus a chi ha fatto i lavori nel 2022 ma non ha ancora trovato un soggetto al quale cedere il credito, e quindi non è riuscito ad inviare entro il 31 marzo 2023 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è stata trovata una soluzione. Ovvero questi soggetti avranno otto mesi in più di tempo: la cessione dei crediti potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre 2023 con la “remissione in bonis”, cioè pagando una sanzione di 250 euro.
Si tratta però di un’opportunità che vale soltanto per le cessioni a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi, e non per quelle in favore di privati né per le cessioni effettuate da imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.
Credito di imposta utilizzabile in 10 anni
Per gli interventi agevolati con il superbonus, con il bonus 75% barriere architettoniche, con il sismabonus e il sismabonus acquisto, i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 potranno essere utilizzati in dieci anni, al posto di quattro.
Per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione potrà essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci anni. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
È stato prorogato al 31 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condomini devono inviare i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Il 31 marzo scadono inoltre i termini per la dichiarazione Intrastat. Gli enti non commerciali e i produttori agricoli sono tenuti alla dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi Iva e dagli agricoltori esonerati. L’adempimento deve essere eseguito in via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Scade il 31 marzo, infine, il versamento dell’imposta dovuta sui premi di assicurazioni e i relativi accessori incassati nel mese di febbraio, oltre che quella dovuta sui conguagli ancora da versare relativi ai premi incassati nel mese di gennaio.
Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto al Superbonus 110% deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Nell’ipotesi in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.
Con la risposta n. 239 del 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia non può fruire dell’aliquota del 5 per cento. L’agevolazione è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del metano, a condizione che la società sia in grado di determinarla rispetto a quella prodotta utilizzando altri combustibili.
Una società operante nel settore energetico si occupa della gestione, manutenzione, conduzione e potenziamento di impianti di centrali termiche, cogenerazione e teleriscaldamento, nell’ambito della produzione e distribuzione di energia elettrica e termica. Con specifico riferimento alla sola energia termica erogata alla propria clientela, la compagine fa presente che detta energia è somministrata attraverso la rete di teleriscaldamento secondo tre distinte casistiche:
• somministrazioni di energia termica nell’ambito di un contratto di Servizio Energia. In tal caso, l’energia termica è prodotta da impianti alimentati esclusivamente da gas naturale
• somministrazione di energia termica ¬ attraverso il Servizio Energia ¬ con energia prodotta in parte con gas naturale e in parte con altri combustibili, come i rifiuti
• somministrazione di energia termica con contratto diverso dal Servizio Energia. In questo caso l’impianto di produzione è alimentato esclusivamente da gas naturale.
La società, dunque, consuma gas naturale al fine di produrre energia termica destinata ai propri clienti attraverso una rete di teleriscaldamento.
L’istante osserva, in particolare, che, ai sensi della normativa di riferimento, l’elemento precipuo ai fini della classificazione di un sistema di teleriscaldamento è costituito non già dalle fonti di energia termica utilizzate, quanto invece dalla rete di distribuzione di tale energia.
Pertanto, la rete di teleriscaldamento, alimentata da una centrale di generazione, serve al trasporto e alla distribuzione di un fluido vettore (acqua calda o surriscaldata a temperature che dipendono dalle specifiche tecniche della rete, vapore, liquidi refrigeranti).
Tale fluido vettore distribuisce l’energia termica agli utenti attraverso due tipologie di tubature, ovverosia quelle di “andata” dalla centrale all’utenza del cliente e quelle di “ritorno” dall’utenza del cliente alla centrale, ove il fluido arriva ormai raffreddato.
Ne consegue che una rete di teleriscaldamento è tale in quanto destinata al trasporto dell’energia termica dall’impianto di produzione all’utenza finale.
In proposito, posto che l’elemento distintivo del Servizio Energia è la cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile, ne consegue che il teleriscaldamento è una delle modalità attraverso cui tale servizio è fornito, nel senso che rappresenta lo strumento grazie al quale l’energia termica viene erogata presso i locali del cliente stesso (cfr risposta n. 284/2022).
Tanto premesso con riferimento all’attività svolta, tra le misure introdotte dal legislatore al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore del gas naturale, l’istante richiama l’articolo 2, comma 1 Dl n. 130/2021, che ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal Dpr n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all’articolo 26, comma 1, Dlgs n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento. Detta misura è stata più volte prorogata e modificata, fino al Dl n. 115/2022 (decreto “Aiuti-bis), che ha nuovamente prorogato l’efficacia temporale dell’aliquota 5%, comprendendo anche i consumi di gas naturale stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e ne ha esteso l’ambito oggettivo, rendendola applicabile anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto Servizio Energia, per i medesimi mesi.
Sulla base della descrizione delle modalità di svolgimento della propria attività, l’istante domanda se:
1. l’aliquota del 5% sia applicabile anche all’energia termica ¬ prodotta dalla combustione di gas naturale ¬ erogata a clienti finali nell’ambito del Servizio Energia attraverso una rete di teleriscaldamento (caso 1)
2. se l’energia termica prodotta nel contesto del Servizio Energia per il tramite della contemporanea combustione di gas naturale e di altri combustibili (come i rifiuti) possa fruire dell’aliquota del 5% per la sola parte di energia termica direttamente riconducibile alla combustione del gas naturale e, in tal caso, quali siano le relative modalità di calcolo dei quantitativi di gas naturale a cui applicare l’aliquota del 5% (caso 2)
3. se l’energia termica prodotta esclusivamente mediante la combustione di gas naturale possa essere assoggettata all’aliquota del 5% anche nel caso in cui sia fornita attraverso una rete di teleriscaldamento ma non nell’ambito del Servizio Energia (caso 3).
L’Agenzia premette che, al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, l’articolo 2, comma 1, Dl n.130/2021 (decreto “Energia’”) stabilisce che “in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.
La suddetta misura agevolativa, come esposto sopra, è stata più volte prorogata nel corso del tempo e il relativo ambito applicativo è stato oggetto di chiarimenti forniti con numerosi documenti di prassi (circolari n. 17/2021 e n. 202022; risoluzione n. 47/222; risposta n. 284/2022).
In particolare, l’articolo 16, comma 4 Dlgs n. 115/2008 prevede che fra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di Servizio Energia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), Dpr n. 412/1993, che rappresenta l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
Il contratto Servizio Energia, in sostanza, è finalizzato a garantire un uso razionale ed efficiente dell’energia e si struttura in due componenti economiche: una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche, mentre l’altra componente riguarda la fornitura di energia termica. Nell’ambito del contratto Servizio Energia è, quindi, il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di energia termica che viene erogata all’utenza finale.
Ciò posto, l’istante rappresenta di erogare ai propri clienti l’energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento e ciò sia nell’ambito di un contratto Servizio Energia (cfr casi 1 e 2), sia attraverso contratti diversi dal Servizio Energia (cfr. caso 3).
Quanto al caso 1, l’Agenzia – in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 – ritiene applicabile l’aliquota Iva agevolata del 5 per cento, ex articolo 5, comma 2 Dl n. 115/2022.
Per quanto riguarda l’energia termica prodotta in impianti policombustibili – rappresentata nel caso 2 – l’aliquota del 5% è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che la società sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di energia prodotta utilizzando altri combustibili.
In ordine alla determinazione di tale quota, poiché l’applicazione dell’aliquota agevolata è prevista dalla norma in esame con riferimento ai consumi effettivi o stimati nell’ultimo trimestre del 2022, detta stima può essere effettuata anche sulla base di dati storici, purché la società sia in grado di determinare, sia pure ex post, la quota di gas effettivamente impiegata nella produzione di energia termica nel trimestre di riferimento sulla base di criteri oggettivi e verificabili.
Per quanto concerne, infine, l’erogazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia (caso 3), l’Agenzia evidenzia che, stante il tenore letterale dell’articolo 5, comma 2, Dl n. 115/2022, siffatta casistica non rientra nell’ambito applicativo di detta disposizione e non può, quindi, fruire dell’aliquota del 5 per cento.
L’attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è valida, in alternativa al bonifico parlante, ai fini della fruizione della detrazione del 90% introdotta per restituire decoro ai nostri centri abitati.
Si tratta di una modalità ammessa, tuttavia, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023.
Una signora chiede se c’è una via d’uscita al “mero errore” compiuto al momento del pagamento, nel 2021, degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50 per cento. La spesa è stata saldata, infatti, tramite bonifico ordinario, seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari, e non parlante come richiede invece la disposizione agevolativa.
Per sanare la dimenticanza l’impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato all’istante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021. La contribuente chiede se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, le consenta ugualmente di accedere al bonus facciate.
La signora non perde l’agevolazione. È questa la sintesi del ragionamento dell’Agenzia delle Entrate che, come al solito, prima di arrivare alle conclusioni, analizza la normativa e la prassi che definiscono la misura da cui nasce il quesito.
Brevemente si ricorda che la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne è stata introdotta in primis dalla legge di bilancio 2020 per le spese sostenute negli anni 2020-2021 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019), ed è stata poi prorogata, dalla legge di bilancio 2021, anche al 2022, ma nella misura ridotta del 60 per cento.
Per le modalità applicative e di controllo, la norma introduttiva stessa (comma 223) rinvia al decreto interministeriale n. 41/1998 riguardante le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente disciplinate dall’articolo 16-bis del Tuir.
L’Agenzia, da parte sua, ha dettato le istruzioni sull’agevolazione dapprima con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) e, più di recente, con la circolare n. 28/2022.
La circolare n. 2/2020 prevede, tra l’altro, che il pagamento della prestazione debba essere effettuato con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Specifica, inoltre, che banche, poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento debbano applicare, all’atto dell’accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d’acconto prevista.
La circolare n. 28/2022 delinea con maggiori dettagli le caratteristiche dei bonifici ammessi per beneficiare della detrazione.
Il documento di prassi, conferma, tra l’altro – anche se con riferimento alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – che l’incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell’obbligo di operare la ritenuta d’imposta, impedisce l’accesso al beneficio salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso.
La circolare chiarisce anche che se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale modalità, specifica l’Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico “parlante” ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
Tornando alla vicenda dell’interpello, per quanto sopra detto e considerato il rinvio della disciplina del bonus facciate al regolamento attuativo delle detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, ammesso che non sia possibile ripetere il bonifico, la signora potrà fruire della detrazione se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.