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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

litigio in condominio

Soldi, rumori e odori: in condominio si litiga per tutto e spesso si finisce in Tribunale

Il vicino che guarda la televisione a tutto volume nel cuore della notte. La signora del piano di sotto che cucina piatti dall’odore insopportabile. Per non parlare dei costi sempre più alti. L’elenco potrebbe andare avanti a lungo. In condominio battibecchi, liti e dispetti sono all’ordine del giorno. Talvolta la situazione degenera: dalle parole si passa allo scontro fisico e i problemi tra vicini di casa finiscono in Tribunale.
“Basta poco per innescare la scintilla della lite quando diverse generazioni, tradizioni e culture si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e condividere spazi comuni. Quando poi si tocca il portafoglio, anche la persona più affabile si trasforma in un demonio”, concordano le associazioni della proprietà edilizia e degli amministratori condominiali.
Certo esistono anche realtà nelle quali la convivenza tra vicini è pacifica e armoniosa. Però nel confronto con quelle dove la litigiosità imperversa sono davvero poche.

I numeri del fenomeno
Su circa 5 milioni di cause civili pendenti in Italia, secondo le statistiche del Ministero della Giustizia sarebbero 2 milioni quelle relative a liti condominiali. Di queste, poco più della metà trova una soluzione amichevole grazie all’istituto della mediazione. Tutte le altre finiscono in Tribunale, andando ad ingolfare le aule di giustizia.
A toccare con mano quanto il fenomeno della litigiosità condominiale in città sia in crescita esponenziale sono gli studi legali, che affermano senza titubanza: “Il lavoro in questo settore con conosce crisi”.

Le cause principali di lite
Ma quali sono i cinque motivi che provocano liti tra chi vive in condominio?
“Il mancato pagamento delle spese, quindi la morosità, e le spese condominiali in genere – non ha dubbi l’avvocato Anna Nicola, specializzata nel settore – ma si fa sempre più strada una vera e propria intolleranza verso i vicini e qualunque cosa mette in moto dispetti e denunce”.
Anche gli odori sgradevoli sono in grado di sollevare contrasti che sfiorano la rissa. Così come i rumori molesti in orari inadeguati. Gli amici a quattro zampe, poi, sembrano essere tollerati davvero da pochi. Infine, il non corretto utilizzo delle parti comuni è fonte di grandissime tensioni.

L’odore di cucina e le difficoltà di integrazione
Le esalazioni e gli odori che provengono dalle parti comuni o dalle singole unità immobiliari provocano spesso diverbi e addirittura querele.
Gli odori di cucina, in particolare, sono in grado di far saltare i nervi e scatenare vere e proprie guerre. Si tratta di contenziosi che spesso nascono dal contrasto tra culture e abitudini diverse, la fotografia della difficile integrazione tra italiani e stranieri. La maggior parte delle liti culinarie coinvolge infatti immigrati provenienti da India, Bangladesh e Pakistan, seguiti dai cinesi e maghrebini arrivati dalla Tunisia e dal Marocco. Utilizzano le spezie tipiche della cucina etnica, che risulta particolarmente indigesta a tanti, che nulla hanno da dire di fronte all’odore altrettanto intenso emanato dalla cottura del cavolo.
Liti sempre più “rumorose”
Tra i vari tipi di rumore, il ticchettio dei tacchi non conosce rivali per l’intolleranza che riesce a provocare. “Il tacco 12, regala qualche centimetro di altezza e slancia la figura, ma soprattutto dona una straordinaria sensualità ed eleganza all’incedere femminile. Ma gli esperti di acustica in edilizia sostengono che il ticchettio prodotto dai tacchi ha messo a dura prova non solo la resistenza di tanti e tanti solai, ma ha anche fatto litigare tanti e tanti vicini di casa”, precisa l’ingegnere forense Fabrizio Mario Vinardi, consulente tecnico in casi di contenzioso condominiale che si sono conclusi con la condanna di chi, camminando in casa con scarpe con il tacco, ha provocato “vibrazioni nocive e immissioni acustiche” così moleste da compromettere seriamente la salute di chi questi rumori li aveva dovuti subire.
Dopo il ticchettio dei tacchi, a provocare liti è il rumore degli elettrodomestici in orari di riposo, seguito dal volume troppo alto di musica e tv. A chiudere la classifica dei rumori meno tollerati sono lo schiamazzare dei bambini e i versi degli animali da compagnia.

Animali domestici poco tollerati
Proprio i nostri amici a quattro zampe sono al centro di tantissime controversie condominiali, che spesso finiscono all’attenzione dei giudici.
Nonostante la riforma del 2012 abbia cancellato il divieto di tenere animali domestici in condominio, la loro presenza provoca in molti malessere e intolleranza. Il disturbo causato dagli ululati dei cani, magari perché lasciati soli in casa per ore, è una delle ragioni di tante cause giudiziarie. Chi porta a spasso il cane e non pulisce quando sporca in cortile o davanti al portone rischia pesantissime ritorsioni.
Anche i gatti sono poco tollerati, pure loro colpevoli di provocare rumori e odori che compromettono l’igiene dello stabile.

L’utilizzo improprio delle parti comuni
A provocare accese discussioni e tanti procedimenti giudiziari è l’utilizzo delle parti comuni dell’edificio. Spazi come l’androne, il pianerottolo e le scale, il cortile, le aree parcheggio, il giardino quando c’è, l’isola per la raccolta differenziata, dovrebbero essere a disposizione di tutti, nel reciproco rispetto. Ma c’è chi abbandona la spazzatura fuori dal cassonetto o lascia in giro mobili e oggetti. Chi parcheggia l’auto dove non dovrebbe, la bicicletta o il monopattino nell’androne. Un aspetto molto conflittuale è l’abbandono delle calzature sul pianerottolo, usanza esplosa con la pandemia da Covid-19 perché gli infettivologi raccomandavano di togliersi le scarpe prima di entrare in casa. Molti hanno continuato farlo anche dopo, generando malumori per motivi di igiene e di decoro. “Fino a qualche anno fa il fenomeno era tipico dei paesi di campagna o di montagna: chi arrivava dal lavoro nei campi o da una giornata sulla neve lasciava le scarpe fuori. Ora molti lo fanno anche in città, e altrettanti protestano”, precisa un amministratore. Spiega: “Se il regolamento lo contempla, è possibile punire queste trasgressioni con una sanzione fino a 800 euro. Ma ricorrere a questo strumento vorrebbe dire gettare alcol sul fuoco”.

Spese e morosità in cima alla classifica
È legata al portafoglio la causa che in assoluto provoca il maggior numero di liti. Le spese di condominio sono in grado di trasformare l’assemblea in un campo di battaglia.
Si litiga, e anche tanto, quando qualche condòmino è in ritardo con i pagamenti. “Un litigio inutile – spiegano dall’Anaci, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari – perché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10929 del 18 maggio 2011, ha stabilito che non è possibile addebitare penali ai ritardati, nonostante la morosità provochi gravi problemi, a partire dal rischio che il creditore faccia pignorare il conto corrente condominiale. Questo significa che chi è stato diligente si vedrà privare di quanto ha pagato per colpa di chi invece diligente non lo è stato. Una situazione molto pericolosa, perché talvolta il moroso diventa vittima di stalking, ossia di vere e proprie molestie, persecuzioni e minacce da parte di chi invece è in regola con le quote”.
Il tema della morosità condominiale ha però anche un altro risvolto. Perché se qualcuno non è riuscito a far fronte a tutte le spese la colpa, in ultima istanza, è dell’amministratore. “Se i costi lievitano, la responsabilità – precisano dall’Anaci – non è della crisi energetica, del guasto all’ascensore o al portellone del garage e dei relativi costi di riparazione, ma è sempre dell’amministratore”. Le spese, in questo caso, da motivo di lite diventano ragione di ritrovata armonia tra i condòmini, che anziché accapigliarsi tra loro uniscono le forze e dichiarano guerra all’amministratore.

Dal Codice civile alla Mediazione, fino in Tribunale
In un contesto problematico quale quello condominiale la capacità di intermediazione dell’amministratore può fare molto, a meno che non sia proprio lui la causa scatenante dei dissapori. “La tempestività d’intervento è essenziale per evitare che le liti si prolunghino e si acuiscano nel tempo: talvolta le parole giuste possono fare miracoli nel dirimere le tensioni. Quando però vengono a mancare il rispetto e la volontà di capire che ogni condòmino ha diritto alla propria libertà, purché questa non danneggi quella altrui, l’amministratore può fare ben poco”, conclude un amministratore.

Per la telecamera a 360 gradi si configura l’illecito civile

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Obbligo di isolamento termico: le responsabilità del condòmino e dell’amministratore

Il DL 311 del 2006, allegato I, articolo 2 e il D.M. 26/06/2015 (Decreto dei requisiti minimi) impongono in alcuni casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria l’obbligo di realizzazione di un isolamento termico (nello specifico il raggiungimento di un target massimo di trasmittanza termica). Nel caso di un condominio che va a ristrutturare totalmente un terrazzo di copertura, cosa accade se l’assemblea delibera comunque il lavoro senza la realizzazione dell’isolamento previsto per legge? Vi sono nello specifico responsabilità imputabili all’Amministratore? Cosa rischia l’Amministratore e cosa rischia il singolo condòmino che abbia portato in detrazione fiscale la spesa condominiale deliberata?

L’amministratore di condominio ha il compito di assicurarsi che i lavori straordinari procedano correttamente e in conformità con quanto stabilito nel contratto di appalto da egli stesso sottoscritto con la ditta esecutrice, dietro approvazione dell’assemblea.
Tale impegno aggiuntivo giustifica il compenso extra che solitamente viene richiesto.
Uno dei principali compiti dell’amministratore è relazionarsi con l’eventuale direttore dei lavori.
Questo significa:
• monitorare il progresso dei lavori: l’amministratore deve verificare che i lavori avanzino secondo i tempi e le modalità stabilite nel contratto;
• garantire la sicurezza e l’integrità dei beni comuni;
• aggiornamenti regolari;
• gestione dei pagamenti e della contabilità in merito alla tracciabilità;
• riscossione coattiva: se uno o più condòmini non dovessero pagare le quote per i lavori straordinari, l’amministratore è tenuto ad avviare le azioni giudiziarie ed esecutive entro sei mesi dalla chiusura della gestione;
• relazionarsi direttamente con l’esecutore dei lavori, monitorare l’impresa incaricata, risolvendo eventuali problemi che possono sorgere;
• intervenire tempestivamente qualora sorgano criticità o ritardi, per garantire che i lavori procedano senza intoppi;
• verificare la qualità delle finiture e dei materiali utilizzati.
Se l’amministratore non adempie correttamente ai propri compiti durante i lavori straordinari, potrebbe essere ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dai condòmini.

Mutuo o affitto? Vantaggi e svantaggi da considerare

Gli italiani vogliono vivere in una casa di proprietà. Circa il 73 per cento, infatti, vive nell’abitazione di cui è proprietario: in pratica 3 su 4. Un tasso al di sopra della media europea (70 per cento) e decisamente più alto degli inglesi (65 per cento), francesi (64 per cento), e tedeschi (53 per cento).
La decisione su cosa conviene tra comprare casa o affittarla è subordinata a considerazioni sia economiche, sia prettamente soggettive.
Entrambe le soluzioni hanno comunque vantaggi e svantaggi: anche essere proprietari, infatti, di questi tempi non è facile. Di fronte alle Direttive green, che impongono costose ristrutturazioni, sono in tanti che stanno pensando che vivere in affitto sia più conveniente.
Cosa scegliere tra mutuo o affitto impone una decisione che deve essere affrontata con cura.
La valutazione su cosa conviene tra comprare casa o affittarla è subordinata a considerazioni sia economiche, sia prettamente soggettive.
Nella lotta su vantaggi e svantaggi, non è possibile indicare una risposta valida per tutti. Si possono però fornire delle indicazioni che permettono di chiarire se sia meglio il mutuo o l’affitto per la propria situazione.
Comprare una casa con un mutuo è una scelta da considerare se si pensa di non cambiare immobile per lo meno per 10 anni.
Il passaggio di proprietà e i costi di accensione di un mutuo hanno infatti un impatto economico da non sottovalutare, che può essere ammortizzato solo con una permanenza di lunga durata.
Tra i vantaggi dell’affitto, al contrario, c’è quello di una maggiore autonomia, che garantisce la possibilità di cambiare immobile o addirittura città con una disdetta dal contratto se le condizioni (lavorative, affettive, ecc..) lo richiedono.
In una realtà economica come quella attuale l’affitto garantisce una maggiore flessibilità e minori vincoli.
Inoltre, chi affitta può stare un pochino più sereno di fronte a eventuali interventi di adeguamento e ristrutturazione dell’edificio in cui vive. Al limite subirà un ritocco sul canone, ma ad affrontare le spese dovrà comunque essere il proprietario, e non certo l’inquilino.
Per chi vuole comprare casa, può in ogni caso essere utile ricordare come è possibile richiedere l’accollo del mutuo ad un eventuale nuovo acquirente.
In materia di convenienza tra affitto e mutuo va considerato come quest’ultimo diventa attraente solo se si è in grado di anticipare una parte dell’acquisto della casa (circa il 30 per cento) e se si dispone di garanzie sufficienti per le banche.
Insomma, aprire un mutuo per comprare casa è di certo una scelta impegnativa e conviene soppesarla se si dispone di un buon grado di stabilità.
È però anche vero che il mattone è da sempre considerato da molti come una buona forma di investimento. Inoltre, è possibile fare richiesta del bonus prima casa, che permette di aumentare i vantaggi della scelta. Mentre l’affitto di un immobile porta sempre con sé la sgradevole sensazione di buttare i soldi dalla finestra e non costruire nulla per il proprio futuro.

Vendita seconda casa in Italia da parte di residente all’estero

Possiedo in Italia da più di vent’anni una seconda casa, che vorrei vendere. Sono cittadino italiano fiscalmente residente in Gran Bretagna fino al 2027, quando diventerò fiscalmente residente in Lussemburgo. Vorrei sapere se, alla luce dei trattati sulla doppia imposizione con Gran Bretagna e Lussemburgo, la plusvalenza è tassata.

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato.
Alla luce di queste disposizioni, quindi, le plusvalenze generate dalla cessione dell’immobile detenuto in Italia sarebbero soggette ad imposta in Italia ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 del TUIR per cui:
• la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immobile situato in Italia;
• se l’immobile è stato posseduto per almeno 5 anni la plusvalenza non è soggetta a tassazione;
• se si tratta di immobile con destinazione abitativa, adibito, per la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale di un familiare del soggetto alienante, anche se la rivendita ha luogo prima del quinquennio dall’acquisto la plusvalenza non è soggetta a tassazione.
Supponendo che tale reddito sia imponibile, secondo le normative fiscali vigenti, anche nel Regno Unito, occorre, dunque, analizzare la convenzione bilaterale tra l’Italia, Stato in cui è localizzato l’immobile, e il Regno Unito stato in cui lei è residente.
Da una lettura combinata degli arti. 6 e 13 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito si evince l’imponibilità delle plusvalenze da cessione onerosa di immobili nello Stato in cui questi sono situati, quindi, nel suo caso, in Italia.
Qualora lei vendesse l’immobile dal 2027 in avanti, essendo lei a questo punto residente in Lussemburgo, si applicherà la Convenzione contro le Doppie Imposizioni tra Italia e Lussemburgo che, anche in questo caso, prevede che la tassazione spetti allo Stato in cui è localizzato l’immobile, quindi, nel suo caso, in Italia.

Arriva “Biblio in Condominio”, per accendere la passione per i libri

Nei condomini, gli spazi comuni sono spesso percepiti come semplici zone di passaggio, anonime e poco valorizzate. In un contesto urbano sempre più frenetico, creare occasioni di socialità e condivisione tra vicini rappresenta, quindi, una sfida complessa. Ma cosa accadrebbe se questi luoghi, finora silenziosi e marginali, si trasformassero in luoghi di interazione e di scambio culturale?

Nasce con questo obiettivo Biblio in Condominio, un progetto pilota promosso da EnergyUp, società specializzata nella fornitura di energia elettrica e di gas per i condomini e singole unità abitative, compartecipata di VeryFastPeople, società di consulenza rivolta agli amministratori condominiali.
L’iniziativa punta a riqualificare gli androni condominiali installando mini-biblioteche per lo scambio di libri per ogni età, con l’ambizione di favorire il dialogo e il senso di comunità tra i residenti.

Una biblioteca sotto casa per riscoprire il valore della comunità
Il progetto si ispira al fenomeno del Book Crossing che consiste nel lasciare un libro già letto in un luogo frequentato: con Biblio in Condominio questa tendenza prende forma in modalità più comunitaria e meno anonima.
Partendo da questo presupposto, EnergyUp e VeryFastPeople portano nei condomini italiani un nuovo modo di vivere e interpretare gli spazi condivisi, trasformandoli in luoghi dinamici di aggregazione, dove il piacere per la lettura funge da collante tra le persone.

Biblio in Condominio diventa così un’opportunità concreta di incontro e dialogo: ogni condòmino può prendere in prestito o donare i propri libri, rendendo ogni titolo un’occasione per scambiare due parole con i vicini.

Ad oggi, 300 condomini in alcune città del Nord Italia, tra cui Milano, Varese, Torino e Bolzano, hanno già aderito all’iniziativa che punta a espandersi in tutto il Paese, facendo della lettura e della cultura un elemento distintivo della vita condominiale.

Un’App per un’esperienza interattiva e coinvolgente
Infine, un’app dedicata e gratuita consente una gestione ordinata della biblioteca: i residenti possono consultare i titoli disponibili, prenotare i libri e persino lasciare recensioni. Inoltre, un sistema di gamification coinvolge i condomini con sfide e obiettivi, rendendo l’esperienza ancora più divertente. In base al numero di libri letti, prestati o condivisi, gli utenti possono guadagnare badge virtuali, accumulare punti e accedere a premi, come promozioni speciali o servizi aggiuntivi per efficientare le utenze domestiche.

Biblio in Condominio si inserisce perfettamente nell’ambizioso percorso intrapreso da VeryFastPeople volto a migliorare la qualità della vita condominiale attraverso numerosi progetti. Dalle campagne di sensibilizzazione verso un futuro più eco-friendly alle iniziative come le Regole Stagionali del Buon Vicinato, per promuovere rispetto e armonia tra i residenti: la società di consulenza mira a creare condomini sempre più coesi, inclusivi e smart.

“Vogliamo trasformare i condomini in piccole comunità attraverso la passione per i libri, puntando tutto sul valore della cultura e dello scambio”, dichiara Francesco Paini, Amministratore Delegato di VeryFastPeople. “Siamo convinti che Biblio in Condominio possa favorire relazioni autentiche e un nuovo senso di appartenenza, dove è proprio la cultura a diventare motore di aggregazione e dialogo. Con questa iniziativa aggiungiamo un ulteriore tassello alla nostra visione di condominio sempre più moderno e dinamico. Il progetto è ancora in via di sviluppo ma sta già destando forte interesse tra gli amministratori che vogliono fare la differenza”.

Bonus Tari 2025: cos’è, a chi spetta e come funziona

raccolta rifiuti

Il Bonus Tari, detto anche Bonus Rifiuti, è una misura che consiste in uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti, destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria.

Il Bonus Sociale Rifiuti era stato inizialmente previsto dal decreto legge n. 124/2019, ma per cinque anni è rimasto inapplicato a causa della mancanza del Dpcm attuativo. Finalmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm 24/2025, rubricato “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” tale misura è entrata in vigore dal 28 marzo 2025.

L’obiettivo di questa agevolazione è quello di consentire ai nuclei familiari più fragili di sostenere con più facilità i costi relativi alla tassa sui rifiuti, con una riduzione del 25% sull’importo, seguendo sostanzialmente il modello già applicato per il bonus sociale luce e gas.

La misura verrà riconosciuta automaticamente ai beneficiari in possesso dei requisiti previsti, di conseguenza non sarà necessario presentare alcuna richiesta apposita.

Il Bonus Tari 2025 è destinato ai nuclei familiari standard con un ISEE fino a 9.530 euro ed a famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE fino a 20.000 euro.

Come previsto dalla normativa, inoltre, tali soglie verranno aggiornate ogni tre anni dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

Non potranno usufruire di tale agevolazione i nuclei familiari con ISEE superiore alle soglie indicate e coloro che non risultano intestatari del servizio di gestione rifiuti presso l’abitazione di residenza.

Come abbiamo anticipato prima, la concessione dell’agevolazione avverrà in automatico, quindi sarà necessario semplicemente essere intestatari della tassa sui rifiuti, rientrare nelle soglie ISEE previste e aver presentato regolarmente la Dichiarazione ISEE 2025, poiché è necessario essere in possesso di un ISEE valido e aggiornato.

L’applicazione automatica di tale beneficio verrà applicata attraverso la trasmissione dei dati dei beneficiari dall’Inps ai Comuni, sarà poi l’ARERA, in accordo con il Garante della Privacy, a stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni per garantire la protezione dei dati personali.

Una volta che i Comuni riceveranno le informazioni, potranno a loro volta applicare lo sconto del 25% direttamente sulla bolletta Tari.

Sostanzialmente, i tempi tecnici dipenderanno dalla rapidità con cui verranno definite tutte le modalità operative dall’ARERA, ma grazie a questa procedura automatizzata, i tempi burocratici verranno ridotti notevolmente e il Bonus Tari potrà essere emesso più rapidamente.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Decisioni dell’amministratore ratificate dopo l’intervento

Su richiesta di alcuni condòmini, l’amministratore ha ordinato la video-ispezione della colonna di scarico e la successiva pulizia, senza convocare una preventiva assemblea. Ora, sempre senza convocare l’assemblea, ha avviato lavori di sostituzione integrale della colonna di scarico, per la sua vetustà e per la presenza di micro-fessurazioni. Tale iniziativa è corretta? Come deve essere effettuata la ripartizione delle spese per questi interventi?

In tema di condominio, il riparto delle competenze tra l’amministratore e l’assemblea condominiale, previsto dagli articoli 1130 e 1135 del Codice civile, attribuisce al primo l’autonoma gestione dei soli affari di ordinaria amministrazione.
La preventiva autorizzazione assembleare è necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che escono dalla “normalità” della gestione, tenuto anche conto del costo da sostenere, che deve essere “notevole”.
L’articolo 1136, quarto comma, del Codice civile dispone che le deliberazioni relative alla ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del medesimo articolo (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti).
L’amministratore può ordinare lavori di manutenzione straordinaria esclusivamente se rivestono carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Per gli atti di straordinaria amministrazione l’amministratore di condominio non può conferire incarichi, se non vengono decisi dall’assemblea.
Resta tuttavia fermo che l’eventuale successiva ratifica da parte dell’assemblea rende legittima la decisione dell’amministratore di far ricostruire o sostituire la colonna di scarico condominiale.
La sostituzione del canale di scarico situato nella colonna condominiale è a carico di tutti i condòmini a esso allacciati.
Secondo la giurisprudenza, infatti, in base all’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, si presumono comuni i canali di scarico fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.
Va pertanto escluso che rientri nella proprietà condominiale la cosiddetta braga (l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale). Questo in quanto la stessa – a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è funzionale all’uso di tutti i condòmini – serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (si veda Cassazione 17 gennaio 2018, n. 1027).

Oneri di sistema: quanto pesano sulle bollette

Ad incidere in modo consistente sull’importo finale delle bollette energetiche sono gli “oneri di sistema”. Si tratta di costi fissi che, in aggiunta ai consumi, vengono conteggiati nelle bollette elettriche e, in misura inferiore, in quelle del gas.

Secondo un’analisi di Facile.it, lo scorso anno le famiglie italiane con un contratto nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 791 euro per la bolletta dell’energia elettrica e 1.339 euro per la bolletta del gas.

Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta della luce è diminuita del 6%, mentre quella del gas è aumentata del 3%.

L’analisi di Facile.it sulle bollette

“Guardando all’andamento degli indici – hanno spiegato gli analisti di Facile.it – vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente.

Ecco perché chi si trova nel mercato libero deve prestare attenzione nello scegliere fornitore giusto, in modo di evitare di spendere più del dovuto”.

Dall’analisi – che è stata realizzata considerando i consumi dichiarati di oltre 770mila utenze – è emerso che, tra luce e gas, lo scorso anno gli italiani hanno pagato per le bollette energetiche in media 2.130 euro.

Il peso degli oneri di sistema

Uno dei valori che incidono sull’importo finale di una bolletta energetica è rappresentata dai cosiddetti oneri di sistema, i costi fissi che, in aggiunta ai consumi, vengono conteggiati nelle bollette dell’energia elettrica e, in misura minore, del gas.

Nel caso dell’elettricità gli oneri di sistema hanno un peso che va dal 20 per cento al 25 per cento del costo totale della bolletta, mentre sulla bolletta del gas pesano per circa il 4 per cento.

Come si legge sul sito di Arera, “il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico”.

Bollette più leggere senza gli oneri di sistema

Il Governo, per fronteggiare il caro energia, ha annullato gli oneri di sistema per tutti i clienti finali dalla fine 2021 e per tutto l’anno 2022.

Nel 2023 sono stati reintrodotti, ma solo nella bolletta elettrica.

Dal gennaio 2024 sono stati reintrodotti anche nelle bollette del gas e la riduzione dell’IVA è stata annullata, ripristinando le aliquote regolari che variano dal 10 per cento al 22 per cento in base al volume di gas consumato.
Con la Delibera 113/2024, Arera ha aumentato la parte relativa agli oneri di sistema nelle bollette elettriche dei consumatori domestici, registrando un aumento del 2,7 per cento.

Questo adeguamento interessa principalmente la componente “Asos”, che incentiva l’installazione di fonti rinnovabili come impianto con pannelli solari ed impianto eolico.

A cosa servono gli oneri di sistema

I costi fissi sulle utenze domestiche rappresentati dagli oneri di sistema hanno lo scopo di finanziare e sostenere le energie rinnovabili, cogenerazione, agevolare le industrie energivore ed il sistema ferroviario, finanziare la ricerca di sistema e dare sostegno alla popolazione con bonus di diverso tipo.

In conclusione, si tratta di finanziamenti dettati dall’interesse generale.

Condominio e tinteggiatura esterna: è un intervento “straordinario”

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